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Con la Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, Industria 4.0 e non, di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
Tra le tante importanti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate assume particolare rilievo la possibilità di trasferire il credito d’imposta maturato dalla società ai soci.
In particolare, il credito d’imposta maturato dall’impresa familiare o dalla società di persone può essere legittimamente trasferito al collaboratore dell’impresa familiare o ai soci della società di persone (come peraltro già affermato dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla trasferibilità del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).
Nell’ipotesi di tassazione per trasparenza, infatti, l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta ma, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza, una particolare forma di utilizzo.
L’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori deve essere effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e risultare dalla dichiarazione dei redditi della società trasparente.
A tal fine, nel quadro RU del Modello Redditi relativo al periodo di imposta di maturazione del credito (ossia, quello nel corso del quale sono stati effettuati gli investimenti agevolati), la società deve indicare l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo (da riportare nella successiva dichiarazione), al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori.
Allo stesso modo, i soci e i collaboratori devono acquisire nella propria dichiarazione dei redditi la quota di credito loro assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.
Così come previsto per le società, anche i collaboratori e i soci possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta loro attribuito a partire dall’entrata in funzione o dall’interconnessione del bene agevolato.
In ogni caso, in ciascun anno, la quota di credito attribuita ai soci o ai collaboratori, incrementata di quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
Ad esempio, ipotizzando una società di persone titolare di un credito d’imposta di 3.000 euro, da ripartire in tre quote annuali, l’utilizzo in compensazione è ammesso nella misura massima di 1.000 euro annuali (1.000 euro per l’anno N, 1.000 euro per l’anno N+1 e 1.000 euro per l’anno N+2). Qualora nell’anno N la società fruisca del credito d’imposta per 800 euro, può attribuire ai soci la sola quota di credito d’imposta residua annua (200 euro), ripartendola tra gli stessi. Nell’ipotesi in cui i soci della società trasparente siano due e partecipino la società al 50% ciascuno, la società potrà dunque attribuire al socio A una quota del credito d’imposta residuo annuo pari a 100 euro e al socio B una quota del credito d’imposta residuo annuo pari a 100 euro.
Nell’anno N, pertanto, dovrà risultare che l’importo complessivo del credito d’imposta utilizzabile da parte della società trasparente e dai soci (800 euro per la società, 100 euro per il socio A e 100 euro per il socio B) non superi la quota massima di credito d’imposta fruibile nell’anno (pari a 1.000 euro). Tale regola deve essere osservata anche nei successivi anni N+1 e N+2.
In conclusione, si evidenzia che le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate circa la trasferibilità del credito ai soggetti trasparenti valgono anche per le società cooperative che, avendone i requisiti, hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115, TUIR, e, pertanto, sono assimilate, ai fini della tassazione, alle società di persone. In mancanza di opzione per la trasparenza fiscale, le società cooperative non possono invece attribuire ai soci il credito d’imposta dalle stesse maturato.
È stato, inoltre, confermato che il credito d’imposta non utilizzato può essere rinviato ai periodi d’imposta successivi fino al suo completo esaurimento.