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La richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA maturato nei singoli trimestri dell’anno deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
In relazione al secondo trimestre 2021, il termine ordinario del 31 luglio cade di sabato e, pertanto, la scadenza rientra nell’ambito di operatività della c.d. Proroga di Ferragosto (per effetto della quale, si ricorda, i versamenti e gli adempimenti in scadenza nel periodo 1 - 20 agosto di ogni anno sono automaticamente posticipati, senza applicazione di interessi e sanzioni, al 20 agosto).
I soggetti passivi IVA che nel secondo trimestre 2021 hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e intendono chiederla a rimborso o utilizzarla in compensazione orizzontale nel Modello F24, devono quindi presentare il relativo Modello IVA TR entro il prossimo 20 agosto.
Il credito IVA infrannuale, si ricorda, può essere richiesto a rimborso se d’importo superiore a 2.582,28 euro e a condizione che ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), D.P.R. n. 633/1972.
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Le condizioni per il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale |
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Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni. |
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Effettuazione di operazioni non imponibili di cui all’art. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, per un ammontare almeno superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. |
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Acquisto e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale dei beni e servizi imponibili acquistati e importati. |
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Effettuazione di operazioni non soggette a IVA per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia. |
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Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale. |
In caso di opzione per l’utilizzo del credito in compensazione occorre verificare l’importo del credito IVA infrannuale già utilizzato nel Modello F24. Infatti, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annuali, il credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA TR, inviando la delega di pagamento mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Inoltre, qualora s’intenda utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro annui per le start up innovative), è richiesta l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.
Infine, si segnala che il Modello IVA TR, utilizzabile per la richiesta di compensazione o rimborso del credito infrannuale, relativo al secondo trimestre 2021, è stato aggiornato per la modifica della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di bovini e suini da parte di produttori agricoli in regime IVA speciale (art. 34 D.P.R. 633/1972) che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stata innalzata al 9,5% ad opera dell’art. 68, c. 1, D.L. 73/2021.