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Con la Risposta a Interpello n. 491 del 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’assoggettabilità all’imposta di bollo delle fatture recanti l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini IVA e di spese anticipate in nome e per conto del cliente di cui all’art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972.
In applicazione del principio di alternatività tra imposta di bollo ed IVA, l’art. 6 della tabella inserita nell’allegato B del D.P.R. n. 642/1972, prevede che le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA siano esenti dall'imposta di bollo.
Tuttavia, con la Risoluzione n. 98/E/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati a IVA, scontano l'imposta di bollo qualora la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato a IVA superi la soglia di 77,47 euro.
In relazione al caso in esame, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato che quando una parte dell'importo addebitato non costituisce il corrispettivo di una operazione soggetta ad IVA, ma somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente, non può trovare applicazione la deroga sancita dall’art. 6 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, deve essere applicata la disciplina generale contenuta nell'art. 13, comma 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, secondo cui le fatture recanti addebitamenti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.
Tuttavia, nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972, riguardino tributi dovuti dal medesimo soggetto (ad esempio, imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), può trovare applicazione l'art. 5 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972, che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.
In buona sostanza, qualora la fattura riguardi sia operazioni assoggettate all’imposta, sia somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente, il documento deve essere assoggettato all’imposta di bollo qualora queste ultime risultino d’importo superiore a 77,47 euro. Non è invece richiesta l’apposizione del bollo qualora le somme anticipate, ancorché d’importo superiore a 77,47 euro, riguardino anticipazioni di imposte e contributi dovuti dal cliente.