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Come noto, l’art. 9-ter, D.L. n. 73/2021, inserito in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto la proroga al 15 settembre 2021 dei termini di versamento in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 delle imposte risultanti dai Modelli Redditi e IRAP 2021, nonché del saldo IVA 2020.
La proroga riguarda i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), compresi i contribuenti forfettari e “minimi”, e si estende ai soci delle società interessate dalla proroga (ad esempio, soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, soci di Srl trasparenti, ecc.).
Come sopra anticipato, la proroga al 15 settembre 2021 può riguardare anche il saldo annuale IVA 2020, che può essere versato entro i termini previsti per il versamento delle imposte sul reddito applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2021. In caso di rateizzazione delle somme dovute, devono poi essere corrisposti gli interessi dello 0,33% mensile.
Tuttavia, per effetto della proroga accordata dal “Decreto Sostegni-bis”, la maggiorazione dello 0,40% non trova applicazione nel periodo 30 giugno - 31 agosto 2021. Pertanto, ipotizzando un contribuente soggetto agli ISA che intenda differire al 15 settembre 2021 il pagamento del saldo annuale IVA 2020, la maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata:
Dal 30 giugno al 15 settembre 2021, pertanto, la maggiorazione dello 0,40% non trova applicazione.
I contribuenti interessati dagli ISA che differiscono il pagamento del saldo annuale IVA al 15 settembre possono anche eseguire il versamento in forma rateale, applicando gli interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive al 15 settembre 2021.
La proroga esplica effetti anche sui contribuenti che hanno inteso rateizzare il versamento delle somme dovute, pagando la prima rata entro il 30 giugno o dal 1° luglio al 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%. Ad esempio, il contribuente soggetto agli ISA (titolare di Partita IVA) che ha optato per un piano di rateazione in sei rate a partire dal 30 giugno 2021, può mantenere lo stesso piano di rateazione, ma senza pagare interessi e senza applicare la maggiorazione dello 0,40% per le tre rate in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 (30 giugno, 16 luglio e 20 agosto) da pagare entro il 15 settembre 2021. Le altre tre rate, da versare, rispettivamente, il 16 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre, dovranno essere invece maggiorate degli interessi del 4% annuo (a partire dalla rata in scadenza il 16 settembre 2021).