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Con una nota di avvertenza[1] riportata nel sito dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata alla dichiarazione dei redditi 2021, è stata data evidenza della modifica introdotta dall’art.1-bis, inserito in sede di conversione nel D.L. 73/2021.
L’articolo 10-bis del D.L. 137/2020, con il quale veniva precisato che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito né al valore della produzione ai fini IRAP, inoltre, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il secondo comma dell’art. 10-bis (ora abrogato dall’art. 1-bis del D.L. 73/2021) precisava che, comunque, la disposizione si applicava nei limiti previsti nella “Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020)” e successive modificazioni.
Il venir meno di tale ultima disposizione comporta che:
Si ritiene che, anche se non espressamente indicato nella Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti in contabilità semplificata, che compilano il quadro RG, possano applicarsi le medesime regole (utilizzo del codice “99”).
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che tali soggetti non devono compilare il modello degli aiuti di Stato, contenuto nel Modello Redditi e IRAP, con i codici aiuto “24” e “8”.
Tuttavia, nella nota è precisato che, per i contribuenti che hanno già provveduto ad inviare il Modello Redditi o il Modello IRAP, seguendo le disposizioni precedenti alla modifica di recente introduzione, non vi è la necessità di rettificare le dichiarazioni già presentate.
La modifica riguarda esclusivamente i contributi e le indennità rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 10-bis, pertanto non riguarda, ad esempio, le altre variazioni in diminuzione da rappresentare con il codice “83” con il quale si sterilizza l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020:
Tali contributi sono tuttora riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.
[1] Avvertenza
L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (Legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione “99” in luogo del codice “84”) e di lavoro autonomo, nei Modelli Redditi e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel Modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione “99” in luogo del codice “16”). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto “24” (nei Modelli Redditi) e 8 (nel Modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.