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Con il Provvedimento Direttoriale n. 196548 del 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alla compilazione della comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
In primo luogo, l’Amministrazione Finanziaria ha inserito nella comunicazione una nuova casistica (intervento n. 28) denominata “eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)” che insieme agli interventi “trainati” n. 19 e n. 20 sono oggetto di una possibile diversa modalità compilativa.
Qualora, infatti, per tali tipologie di interventi (n. 19, n. 20 e n. 28) sia stata barrata la casella “superbonus” e l’intervento “trainante” (necessario per la fruizione della maxi detrazione sull’intervento “trainato”) risulti essere del tipo “sismabonus”, la compilazione della sezione “asseverazione efficienza energetica” risulterà facoltativa (ferma restando la necessità del visto di conformità).
Con riferimento agli interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici per i quali è previsto l’aumento dei limiti di spesa nella misura del 50%, al fine di meglio individuare tali tipologie, il contribuente dovrà inserire nel campo “Tipologia immobile (T/U)” la lettera “S”.
Di conseguenza, qualora sia stata barrata la casella “superbonus” e gli interventi riguardino tipologie individuate dai numeri: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27, i limiti di spesa risulteranno incrementati del 50%.
Per ottenere la maggiorazione del 50% in caso si tratti di edifici condominiali, la lettera “S” dovrà essere indicata per tutte le unità immobiliari.
Gli aggiornamenti così specificati avranno efficacia a partire dal 21 luglio 2021 e potranno esser trasmesse tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dalla stessa data.