Pur restando in attesa della conclusione dell’iter parlamentare corrispondente, nella presente circolare presentiamo alcune modifiche apportate alla disciplina del superbonus 110% dagli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera al Disegno di Legge di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021).
La scarsa utilizzazione da parte dei contribuenti dei dispositivi legati alla maxi detrazione, inducono il Legislatore, nell’ottica anche di una possibile proroga del provvedimento, a proporre correzioni migliorative che forniscano un migliore “appeal” allo stesso, inducendo il ricorso allo strumento agevolativo che è visto come un importante volano di sviluppo per l’economia del nostro Paese.
Di seguito riportiamo gli emendamenti proposti, precisando tuttavia che per la loro definitiva ratifica sarà necessario attendere la fine del percorso parlamentare.
Distanze minime
Onde evitare problemi nella determinazione delle distanze minime, come stabilite dall’articolo 873 del Codice Civile, l’emendamento proposto ed approvato in prima seduta, precisa che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza disciplinato dal Codice Civile.
Pertanto, il soggetto che andrà a realizzare interventi di siffatte tipologie, non dovrà più preoccuparsi degli effetti civilistici che tali modificazioni strutturali possono comportare.
Controlli sulle irregolarità formali
Viene proposto un approccio diverso nei confronti di quei soggetti che compiono irregolarità di tipo formale, infatti, le verifiche saranno svolte senza andare a stravolgere il complesso delle operazioni messe in campo dal contribuente per l’ottenimento della maxi detrazione.
In particolare, il Legislatore precisa che “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”.
Nel caso, inoltre, in sede di controllo, l’Amministrazione Finanziaria riscontri violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione del contributo, la decadenza dallo stesso sarà applicata limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione, senza andare così ad interessare l’intero importo dell’incentivo ottenibile.
CILA e varianti in corso d’opera
La CILA “semplificata” (comunicazione di inizio lavori asseverata) sarà richiesta anche nel caso gli interventi ammissibili al superbonus che “riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti”, restando ferma l’esclusione, da tale opportunità, per le opere di demolizione e ricostruzione.
Nel caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (articolo 6 del D.P.R. 380/2001), il professionista incaricato dovrà riportare nella CILA la sola descrizione dell’intervento e nel caso, in corso d’opera, si manifestassero varianti non previste, queste saranno comunicate a fine lavori costituendo, di fatto, una integrazione della CILA.
Per ultimo, alla conclusione dei lavori non sarà più richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (agibilità) di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001.
Agevolazioni prima casa
Al ricorrere di determinate condizioni, viene allungato il termine entro il quale è necessario stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile che passa dai diciotto mesi ordinari ai trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
In pratica, l’emendamento dispone che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi “trainanti” di miglioramento energetico di cui all’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c), per il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” (nota II-bis all’art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986), il termine per stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione è di trenta mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
Sismabonus acquisti
Come noto, se nei Comuni ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, un’impresa costruttrice effettua interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici riducendo il rischio sismico a questi riferito, l’effetto fiscale agevolato (110%) si trasferisce sull’acquirente dell’immobile nel caso in cui il rogito corrispondente venga sottoscritto entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori.
Orbene, l’emendamento proposto ed approvato in prima seduta, allunga il termine temporale entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di miglioramento sismico, portandolo dagli originari diciotto mesi a trenta mesi.
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