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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 176 del 24/07/2021) della Legge n. 106/2021, entra in vigore la disposizione per la quale la cessione di animali vivi ceduti per attività venatoria è soggetta all’aliquota IVA del 10%.
La disposizione, entrata in vigore dal 25 luglio 2021, è stata ritenuta opportuna al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La disposizione, tuttavia, ha un’efficacia provvisoria dato che dal 1° gennaio 2022, salvo un ulteriore intervento del Legislatore, tornerà ad applicarsi l’aliquota IVA ordinaria.
In base all’interpretazione letterale della norma, ancorché fino al prossimo 31 dicembre gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria siano compresi nella tabella A, parte prima, al punto 4), insieme a “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06)”, gli animali vivi ceduti per attività venatoria non rientrano nella fattispecie per i quali il legislatore ha fissato le percentuali di compensazione necessarie per l’applicazione del regime IVA agricolo (ex art. 34).
Ne consegue che per la cessione di tali animali vivi da parte di produttori agricoli, quando destinati all’attività venatoria, non può trovare applicazione il regime IVA ex art. 34, nonché le conseguenti semplificazioni.