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Nell’area riservata del proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la “Piattaforma cessione crediti”, nella quale devono essere inviate le richieste di accettazione o di rifiuto delle cessioni dei crediti d’imposta cedibili a terzi (percorso “La mia scrivania” > “Servizi per” > “Comunicare” > “Piattaforma cessione crediti”).
Nella piattaforma, in particolare, sono automaticamente visualizzabili le informazioni su alcuni dei crediti d’imposta cedibili (bonus vacanze di cui all’art. 176, D.L. n. 34/2020, bonus spese di sanificazione e acquisto DPI di cui all’art. 125, D.L. n. 34/2020, bonus adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120, D.L. n. 34/2020), mentre altri crediti non sono automaticamente presenti sulla piattaforma, e devono quindi essere segnalati, poiché possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate (bonus canoni di locazione negozi di cui all’art. 65, D.L. n. 18/2020, bonus immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020, detrazioni interventi edilizi, compreso il superbonus 110%, ecc.).
La piattaforma deve essere utilizzata dai soggetti titolari dei crediti già inseriti in automatico, in qualità di cedenti, al fine di comunicare l’eventuale cessione del credito a terzi, nonché dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, oppure per comunicare l’eventuale ulteriore cessione del credito a soggetti terzi, in luogo dell’utilizzo in compensazione tramite F24.
Ai fini dell’accesso alla piattaforma è necessario disporre di un’identità digitale pubblica (SPID, CIE o CNS), oppure delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
I crediti accettati da cessionari e fornitori possono essere ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni, senza che siano previsti limiti alle ulteriori cessioni. Dopo l’accettazione, i crediti sono visualizzabili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore, per essere immediatamente utilizzati in compensazione orizzontale.
L’ulteriore cessionario visualizza sulla propria piattaforma i dati dei crediti ricevuti. In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente. È necessario, infatti, che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma, perché chi cede erroneamente il credito possa tornare a disporne.
Poiché l’accesso alla piattaforma è stato inizialmente previsto soltanto per i cedenti e i cessionari (esclusi, dunque, gli intermediari), con il Provvedimento 29 luglio 2021, prot. n. 2021/205147, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’invio telematico massivo, a decorrere dal 29 luglio 2021, delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla piattaforma.
Il Provvedimento, in particolare, definisce termini e modalità per la trasmissione delle richieste, e del loro eventuale annullamento, nonché per la ricezione dei relativi esiti.