Il nuovo art. 48-bis, inserito in sede di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che sostengono spese per le attività di formazione professionale di alto livello dei lavoratori dipendenti.
In particolare, a favore della generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico di appartenenza, che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) sostengono spese per la formazione professionale di alto livello del personale dipendente, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle stesse, entro un importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Il credito d’imposta è comunque riconosciuto entro il limite massimo delle risorse destinate all’agevolazione, pari a complessivi 5 milioni di euro per il 2021.
Sono ammesse all’agevolazione le spese relative al costo aziendale del dipendente nel periodo in cui lo stesso è impegnato in corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti collegati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (ad esempio, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).
Ai fini dell’utilizzo del credito nel Modello F24 è previsto che non trovino applicazione i limiti alla compensazione di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 700.000 euro (aumentato a 2 milioni di euro per il 2021).
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite da un apposito provvedimento di prossima emanazione.
In conclusione, si evidenzia che la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis” prevede anche il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che sostengono finanziariamente, mediante donazioni effettuate nel 2021 e nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel Modello F24, è riconosciuto in misura pari al:
- 100%, per le piccole e micro imprese;
- 90%, per le medie imprese;
- 80%, per le grandi imprese;
delle donazioni effettuate, entro l’importo massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.
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