Come noto, l’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato e potenziato il credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi.
Con la Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso gli attesi chiarimenti sulla novellata disciplina e, in particolare, sull’ambito soggettivo dell’agevolazione.
Sul punto si ricorda che l’art. 1, comma 1051, Legge n. 178/2020, prevede che il credito di imposta in esame sia attribuito a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Le reti di imprese
Nel novero delle imprese beneficiarie sono ricompresi anche gli enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR, e le reti di imprese.
In relazione a queste ultime, si ricorda che il contratto di rete è l’accordo con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Le reti di imprese possono essere organizzate sotto forma di “reti soggetto” o di “reti contratto”.
Investimenti effettuati dalle reti soggetto
Nella definizione di “rete soggetto” rientrano le reti di imprese dotate di fondo patrimoniale comune, che possono acquisire soggettività giuridica autonoma mediante l’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese territorialmente competente.
A seguito dell’iscrizione al Registro delle Imprese, le “reti soggetto” divengono un soggetto giuridico autonomo e, pertanto, tutti gli atti posti in essere dalla rete producono i loro effetti sulla rete stessa (soggetto autonomo rispetto alle singole imprese che la compongono).
Ai fini delle imposte sui redditi, le “reti soggetto”, figurano tra gli enti commerciali o tra quelli non commerciali, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via prevalente.
Nelle “reti contratto”, invece, l’adesione al contratto di rete non attribuisce alcuna soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso e, pertanto, tutti gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive delle imprese partecipanti alla medesima.
In relazione al bonus investimenti in esame, pertanto, qualora gli investimenti ammissibili siano effettuati da una “rete soggetto”, ossia da un autonomo soggetto passivo d’imposta (distinto dalle singole imprese che lo compongono), il beneficiario dell’agevolazione è la rete stessa.
Investimenti effettuati dalle reti contratto
Nel caso di investimenti agevolabili effettuati da imprese partecipanti a una “rete contratto”, invece, a beneficiare dell’agevolazione sono le singole imprese aderenti alla rete, giacché gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.
Di conseguenza, le singole imprese maturano il diritto a beneficiare del credito d’imposta in relazione ai costi eleggibili a loro fatturati o ribaltati dall’impresa “capofila”, sempre che le stesse dispongano dei requisiti richiesti
Società tra professionisti
Nella Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione rientrano anche le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d’impresa.
Peraltro, trattandosi di un soggetto esercente attività d’impresa, la STP può fruire sia del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016 (investimenti in beni Industria 4.0), sia di quello per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “generici”.
Esercenti arti e professioni
In relazione all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, nella Circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha infine ricordato che, per espressa previsione del comma 1061 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, beneficiano del credito d’imposta anche gli esercenti arti e professioni, pur limitatamente agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “generici” (diversi da quelli Industria 4.0).
L’agevolazione è applicabile anche da parte dei contribuenti che esercitano l’attività di lavoro autonomo in forma associata (come nel caso delle associazioni tra professionisti di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.
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