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Come noto, l’art. 60, comma 7-sexies, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha previsto la possibilità di presentare istanza per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, a favore dei contribuenti che:
Ai fini dell’erogazione di tale contributo sono state stanziate risorse per complessivi 5 milioni di euro.
Con il Provvedimento 5 febbraio 2021, prot. n. 36282/2021, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito le modalità attuative del contributo istituito dal “Decreto Agosto”, prevedendo che la relativa domanda dovesse essere presentata nel periodo 10-24 febbraio 2021.
Inoltre, in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, è stato previsto che l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario sia pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta, rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.
Da ultimo, con il Provvedimento 27 luglio 2021, prot. n. 203407/2021, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei contributi richiesti (pari a 31.942.524 euro), ha definito la suddetta percentuale in misura pari al 15,6531%.
L’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è quindi pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, moltiplicato per la percentuale del 15,6531%, troncando il risultato all’unità di euro.