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L’art. 6, D.L. n. 105/2021, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 (in precedenza il termine era fissato al 31 luglio 2021) la possibilità di tenere le assemblee societarie con modalità semplificate e a distanza, mediante sistemi di telecomunicazione (videoconferenza), e con la possibilità di esercitare il voto anche per corrispondenza o con modalità elettronica.
Di conseguenza, fino alla fine del corrente anno, le società di capitali possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’esercizio del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Con riguardo alle Srl è poi previsto, anche in deroga all’art. 2479, comma 4, Codice Civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Tali modalità semplificate sono applicabili alla generalità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, tenute da Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici, nonché da associazioni e fondazioni.
Secondo autorevole dottrina, inoltre, possono fruire di tali modalità semplificate anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei comitati esecutivi e del Collegio sindacale.