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Con la Sentenza n. 21766 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla legittimità del diniego al rimborso IVA, nell’ipotesi in cui siano scaduti i termini per l’accertamento (attualmente fissati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e l’Amministrazione Finanziaria non abbia effettuato alcun controllo.
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda una società che nel 2007, a seguito della cessazione dell’attività, ha presentato istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel 1998, riportato a nuovo nel corso degli anni.
L’Agenzia delle Entrate ha però negato il rimborso e la società ha quindi impugnato il diniego innanzi alla Commissione Tributaria, sostenendo, tra l’altro, che il credito si era ormai consolidato poiché non contestato tempestivamente dall’Amministrazione Finanziaria, che era quindi decaduta dal relativo potere di accertamento.
La tesi sostenuta dal contribuente è stata accolta dalla CTP di Viterbo e, successivamente, dalla CTR del Lazio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
Investita dalla questione, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente ribadito il proprio costante orientamento circa la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di contestare, senza limiti di tempo, l’effettiva spettanza dei crediti vantati dei contribuenti.
In particolare, in materia di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il diritto dell’Amministrazione Finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che sia intervenuto alcun provvedimento.
Tale diritto, tuttavia, opera a condizione che il credito esposto dal contribuente in dichiarazione “non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta”. Ciò significa, in buona sostanza, che il diniego al rimborso può intervenire oltre i termini di decadenza dall’accertamento soltanto se sono carenti i relativi requisiti sostanziali, e non per eventuali contestazioni di maggiore imposta a debito.