Con il Provvedimento 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo d’imposta 2017) e degli ISA (per i periodi d’imposta 2018 e 2019), il cui riscontro comporta la notifica di un’apposita comunicazione di compliance nel Cassetto fiscale del contribuente.
In particolare, l’allegato 1 al Provvedimento dispone che le anomalie interessino:
- le imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
- i soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel Modello Redditi 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
- i soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il triennio 2017-2019, mediante l’indicazione, nel Modello Redditi 2020, di un “periodo di non normale svolgimento dell’attività” (fatti salvi i soggetti che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
- le imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco, con incongruenze, per il 2019, tra il modello ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
- i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra il modello ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
- le imprese che presentano, per il 2019, incongruenze tra il modello ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
- i contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e non risultano invece presenti nel relativo Albo;
- i soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore o dagli ISA per il triennio 2017-2019, indicando nel Modello Redditi 2020 la causa di esclusione “inizio attività nel corso del periodo d’imposta”;
- i soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con quanto dichiarato nella Certificazione Unica 2020;
- i soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “pensionato” e tale informazione non trova riscontro con quanto dichiarato nella Certificazione Unica 2020;
- i professionisti che, per il periodo d’imposta 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA, il massimo valore tra i compensi (G01 - H02) e il volume d’affari (G16 - H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla Certificazione Unica 2020;
- i professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel quadro C (elementi specifici dell’attività) del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla Certificazione Unica 2020;
- le imprese che, per il periodo d’imposta 2019, hanno dichiarato nel quadro F del modello ISA nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore di almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal Modello RLI 2020.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente (accessibile anche dai loro intermediari); le stesse sono anche trasmesse, a mezzo Entratel, all’intermediario, qualora il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, abbia operato tale scelta.
A seguito del ricevimento della comunicazione, i contribuenti potranno fornire chiarimenti e precisazioni mediante il software che sarà presto reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.
In ogni caso, qualora a seguito dell’anomalia segnalata siano riscontrati errori od omissioni, è possibile regolarizzare le violazioni presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando delle sanzioni ridotte accordate dall’istituto del ravvedimento operoso.
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