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Come noto, i soggetti passivi, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica, sono tenuti alla presentazione, con cadenza trimestrale, della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. esterometro).
Da tale adempimento sono espressamente esonerati:
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere relativa al secondo trimestre 2021 può essere trasmessa entro il 20 agosto 2021. Infatti, il termine ordinario di presentazione della comunicazione, fissato al 31 luglio, cade di sabato, ed è quindi stato automaticamente posticipato al 2 agosto, ossia nel periodo di applicazione della Proroga di Ferragosto.
In caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è applicabile la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997, pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Tuttavia, se entro quindici giorni dalla scadenza è effettuata la comunicazione omessa (o sono trasmessi i dati corretti), la sanzione è ridotta a 1 euro per ciascuna fattura omessa o errata, con il limite massimo di 500 euro.
Nella comunicazione in esame devono essere indicati i dati relativi agli scambi di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, ai fini dell’adempimento:
La comunicazione è, tuttavia, facoltativa (e, quindi, può essere omessa), relativamente alle operazioni per le quali è stata:
Le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti possono quindi essere escluse dalla comunicazione qualora documentate da fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio.
Allo stesso modo, qualora ricorra l’obbligo di assoggettare a imposta gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante integrazione della fattura estera o emissione di autofattura, è possibile emettere, sempre attraverso lo SDI, un documento integrativo elettronico o un’autofattura elettronica (tipo documento “TD17” per gli acquisti di servizi dall’estero, “TD18” per gli acquisti intracomunitari di beni e “TD19” per gli acquisti di beni già presenti in Italia), così da escludere l’inclusione dei relativi dati nella comunicazione in esame.