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Come noto, la Legge n. 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni”, è intervenuta in materia di superbonus 110%.
In particolare, l’art. 33, D.L. n. 77/2021, ha previsto che gli interventi che possono beneficiare della detrazione del 110%, ossia gli interventi di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, ancorché relativi alle parti strutturali degli edifici (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici), costituiscono manutenzioni straordinarie e, pertanto, possono essere realizzati con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
La presentazione della CILA, inoltre, non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 380/2001.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il nuovo modello unico nazionale della CILA, ossia la comunicazione di inizio lavori utilizzabile a livello nazionale per tutti gli interventi ammissibili al superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti, con la solo esclusione di quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'intero edificio.
Il nuovo modello approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 4 agosto 2021, è utilizzabile, fin da oggi, in tutti i Comuni d’Italia.
Oltre a recepire le novità introdotte dall’art. 33, D.L. n. 77/2021, il nuovo modello prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, non è più necessario annullare la comunicazione già presentata, ma è sufficiente presentare una nuova comunicazione integrativa.
Nel nuovo modello è quindi necessario precisare se la comunicazione costituisce un’integrazione di una CILA già presentata in relazione a interventi edilizi ammessi al superbonus o meno.
La nuova CILA (CILAS), inoltre, non prevede più l'obbligo di allegare l’elaborato progettuale, essendo sufficiente una mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.
Da ultimo si ricorda che, in relazione al superbonus 110%, è prevista la decadenza dall’agevolazione al ricorrere delle seguenti fattispecie: