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In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, l’art. 12, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha previsto l’introduzione di un generalizzato obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti B2B.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 è stato quindi pubblicato il D.M. 21 giugno 2021, attuativo dell’art. 12, D.L. n. 34/2019,
Il D.M. 21 giugno 2021 stabilisce un periodo transitorio, che avrà inizio il prossimo 1° ottobre e terminerà il 30 giugno 2022, nel corso del quale potranno essere emesse, in alternativa al consueto formato cartaceo, fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Dal 1° luglio 2022, invece, salvi gli esoneri previsti dalle specifiche disposizioni di legge, le operazioni intercorse con operatori sanmarinesi dovranno essere obbligatoriamente documentate da fatture elettroniche.
In particolare, le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia (dunque, anche soggetti esteri identificati in Italia) nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati, dovranno essere trasmesse dal Sistema di Interscambio all’Ufficio tributario di San Marino che, una volta verificato il regolare assolvimento dell’IVA all’importazione, convaliderà la regolarità della fattura e comunicherà l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.
Con il Provvedimento del 5 agosto 2021, con il quale sono state disposte le modalità per l’emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra operatori italiani e sanmarinesi (disciplinate dal Provv. 89757 del 30 aprile 2018), è stato precisato che per le prestazioni di servizi, gli operatori italiani potranno utilizzare la fatturazione elettronica nei confronti dei committenti sanmarinesi in possesso del numero di identificazione IVA attribuito dall’Uff. Tributario della Repubblica di San Marino.
L’avvenuta convalida della fattura sarà visualizzabile anche da parte del fornitore nazionale, il portale Fatture e Corrispettivi accessibile dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di esito negativo dei controlli da parte dell’Ufficio tributario di San Marino, la cessione è soggetta ad imposta e sarà operata la variazione.
Qualora nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario sanmarinese non ne convalidi la regolarità o, comunque, in caso di esito negativo dei controlli, l’operazione non potrà beneficiare del regime di non imponibilità IVA accordato agli scambi con San Marino e, pertanto, il soggetto passivo italiano sarà tenuto, entro i successivi trenta giorni, ad emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, senza dover tuttavia corrispondere sanzioni e interessi.
In relazione alle cessioni di beni verso l’Italia, è previsto che le fatture elettroniche emesse dagli operatori sanmarinesi siano trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, ai fini del loro successivo recapito all’acquirente nazionale.
Qualora nelle fatture elettroniche emesse dagli operatori sanmarinesi sia indicato l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, è previsto che la medesima sia versata dal fornitore sanmarinese all’Ufficio tributario di San Marino. Entro i quindici giorni successivi, l’Ufficio tributario sanmarinese trasferirà tale imposta all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo l’elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
Nei successivi quindici giorni, l’Agenzia delle Entrate verificherà la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti nell’elenco.
L’esito positivo di tale controllo sarà poi comunicato dall’Agenzia delle Entrate, tramite il portale Fatture e Corrispettivi, all’acquirente italiano che, a partire da tale momento, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Nell’ipotesi in cui le fatture elettroniche siano emesse dai fornitori sanmarinesi senza addebito dell’IVA, l’acquirente italiano sarà tenuto a integrare il documento con l’imposta, mediante l’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.