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Con la Risoluzione 53/E del 5 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di versamento delle somme derivanti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati al 15 settembre dall’art. 9-ter del D.L. 73/2021.
Dapprima, l’Agenzia ha ribadito che la proroga si applica a tutti i contribuenti che, contestualmente:
Inoltre, la proroga al 15 settembre interessa anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
Per tali soggetti, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione annuale IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.
Inoltre, le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi ed il versamento annuale dell’IVA, nonché dell’IRAP, possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021 (art. 20 D.Lgs. n. 241/1997). Tuttavia, in caso di rateazione, la stessa dovrà concludersi entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021 (art. 5, c. 1, D.M. 21 maggio 2009).
Pertanto, salvo l’ipotesi del versamento in unica soluzione al 15 settembre 2021, i versamenti dei soggetti titolari e non titolari di Partita IVA dovranno essere effettuati in questi termini:
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N. Rata |
Scadenza |
interessi |
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1 |
15/09/2021 |
Zero |
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2 |
16/09/2021 |
0,01% |
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3 |
18/10/2021 |
0,34% |
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4 |
16/11/2021 |
0,67% |
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N. Rata |
Scadenza |
interessi |
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1 |
15/09/2021 |
Zero |
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2 |
30/09/2021 |
0,17% |
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3 |
02/11/2021 |
0,50% |
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4 |
30/11/2021 |
0,83% |
Per i soggetti che hanno già iniziato i pagamenti in forma rateale, in base ai termini precedenti alla concessione della proroga in commento, è concesso di proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione. In tal caso, le rate in scadenza tra il 30 giugno 2021 ed il 31 agosto 2021 potranno essere posticipate al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Qualora dette rate fossero già state versate comprensive di interessi, questi ultimi potranno essere decurtati dagli interessi dovuti per le rate successive al 15 settembre 2021, sulle quali si applicano gli interessi nella misura del 4%.
L’Agenzia ha poi ribadito che, qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo: