Con la Direttiva n. 2019/633/UE, la Commissione Europea ha inteso riequilibrare i rapporti commerciali tra i fornitori e gli acquirenti della filiera agricola e alimentare, introducendo maggiori tutele a favore dei produttori agricoli.
Nella seduta del 29 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema preliminare del Decreto Legislativo di recepimento nell’ordinamento domestico della Direttiva europea in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola e alimentare.
La nuova disciplina troverà applicazione esclusivamente nei rapporti tra fornitori e acquirenti business to business (B2B), restandone esclusi i rapporti con i consumatori finali.
Il Decreto Legislativo, in particolare, prevede che i contratti di fornitura di prodotti agricoli siano redatti esclusivamente in forma scritta (a pena di una sanzione amministrativa da 1.000 a 40.000 euro) e riportino tutti i seguenti elementi:
- durata del contratto;
- quantità, caratteristiche e prezzo dei beni;
- modalità di consegna e di pagamento.
Il contratto può essere sostituito da documenti di trasporto, bolle di consegna, fatture di vendita e ordini di acquisto, a condizione che gli stessi riportino tutti gli elementi contrattuali e tra acquirente e fornitore sia stato redatto un accordo quadro.
Il contratto di cessione, inoltre, deve avere una durata non inferiore a dodici mesi o, in alternativa, essere redatto con l’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative. I contratti di durata almeno pari a tre anni si considerano, in ogni caso, redatti secondo i principi di trasparenza, buona fede e correttezza.
In relazione ai termini di pagamento delle merci, lo schema di Decreto Legislativo in esame prevede espressamente che il pagamento del corrispettivo per le cessioni di prodotti deperibili debba intervenire entro trenta giorni dalla consegna o, comunque, entro trenta giorni dal momento in cui il corrispettivo è determinato. Per i beni agricoli e alimentari non deperibili, invece, il termine è fissato in sessanta giorni.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento consente al fornitore di richiedere il pagamento di interessi legali di mora in misura pari al saggio legale incrementato di quattro punti percentuali. Tale tasso è inderogabile e non può essere variato dalle parti nel contratto. Trova poi applicazione la sanzione amministrativa da 500 a 500.000 euro.
Lo schema di Decreto Legislativo prevede anche il divieto dei comportamenti che possono porre il fornitore in una situazione di inferiorità rispetto all’acquirente; tra le varie fattispecie contemplate dal Decreto assumono particolare rilievo la possibilità dell’acquirente di annullare ordini con preavviso inferiore a 30 giorni, l’inserimento di clausole contrattuali che impongano al fornitore di farsi carico dei costi di competenza dell’acquirente, il ricorso a gare e aste a doppio ribasso e la vendita a prezzi manifestamente al di sotto dei costi di produzione (come determinati da ISMEA).
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