Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
A favore dei contribuenti che documentano le operazioni esclusivamente mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici, garantendo altresì la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti d’importo superiore a 500 euro, l’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, accorda la riduzione di due anni dei termini di accertamento in materia di IVA ed imposte sul reddito.
Tale agevolazione trova applicazione a condizione che i contribuenti attestino la sussistenza dei suddetti requisiti nel Modello Redditi. In relazione al 2020, in particolare, è necessario barrare la casella di:
del Modello Redditi 2021.



Tra i pagamenti tracciabili ammissibili rientrano, ad esempio, quelli effettuati mediante carte di debito, di credito o prepagate, i bonifici bancari e postali, come pure gli assegni bancari e postali muniti della clausola di non trasferibilità.
Ai fini del computo della soglia di 500 euro, occorre considerare che nella stessa sono comprese le eventuali imposte e gli oneri ancorché non incidenti sulla base imponibile IVA dell’operazione.
Dell’agevolazione in esame beneficiano anche i contribuenti che, pur non essendone obbligati (si pensi, ad esempio, ai contribuenti forfettari), documentano su base volontaria le operazioni effettuate mediante fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio.
A favore di tali soggetti, peraltro, opera anche l’incentivo istituito dall’art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014, che riconosce la riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il fatturato annuo dei contribuenti forfettari sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche (questa agevolazione, pertanto, non richiede la tracciabilità dei pagamenti).