Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dal 5 agosto 2021, ha approvato il Decreto Legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale del quale si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto intende supportare le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, introducendo, tra l’altro, nuovi strumenti per prevenire l’insorgere di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere le situazioni di squilibrio economico e patrimoniale ancora sanabili.
A tal fine, è innanzitutto previsto il differimento al 16 maggio 2022 del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa, ed il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
Lo schema di Decreto Legge prevede poi l’introduzione della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, ossia di un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale di ausilio alle imprese che presentano situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.
Detta procedura, utilizzabile da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (società agricole incluse), prevede che l’imprenditore sia affiancato da un esperto terzo e indipendente, nominato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, incaricato di agevolare le trattative per il risanamento dell’impresa (con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati), giungendo financo al trasferimento dell’intera azienda o di rami di essa.
Il soggetto terzo potrà essere un soggetto iscritto da almeno cinque anni all’albo dei commercialisti, degli avvocati o dei consulenti del lavoro, con esperienza in ristrutturazione aziendale o crisi di impresa. Il ruolo di esperto potrà essere ricoperto anche da soggetti non iscritti in albi professionali, purché dimostrino di aver già svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da:
- operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati;
- accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati;
nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
In ogni caso, l’iscrizione all’elenco degli esperti terzi sarà subordinata al possesso di una formazione specifica, che sarà definita dal Ministero della Giustizia.
Ai fini dell’accesso alla composizione negoziata è prevista la realizzazione di una piattaforma telematica, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
A seguito della nomina dell’esperto ci saranno centottanta giorni di tempo per individuare una soluzione adeguata. In caso contrario, l’incarico dell’esperto si considererà concluso.
Da ultimo si evidenzia che, al fine di incentivare il ricorso alla procedura di composizione negoziata, sono previsti alcuni benefici premiali di natura fiscale.
In particolare, a partire dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione della procedura, sarà ridotta la misura degli interessi e delle sanzioni maturati sui debiti tributari.
Inoltre, in caso di accordo con i creditori, l’Agenzia delle Entrate potrà concedere all’impresa un piano di rateizzazione delle somme non ancora iscritte a ruolo, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, in relazione alle imposte sui redditi, alle ritenute non operate in qualità di sostituto d’imposta e all’IVA.
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