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A seguito della pubblicazione di un apposito documento recante considerazioni nel settore della fiscalità regionale e locale, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito diverse posizioni adottate dai Comuni e considerate non conformi con la normativa primaria vigente.
In particolare, in ambito IMU, l’Amministrazione Finanziaria con un suo rilievo rubricato al paragrafo 2 punto g) del suddetto documento, ha definito in modo incontrovertibile quali sono i requisiti richiesti per la qualificazione degli “immobili rurali strumentali”, precisando che la presenza di qualifiche soggettive in capo al possessore/conduttore (Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale) non sono richieste in quanto non coerenti con la normativa primaria.
Dall’esame della normativa secondaria (regolamenti) emergeva, infatti, che per la definizione degli immobili rurali strumentali, classificati in D/10 o con annotazione di ruralità, gli stessi dovevano essere utilizzati da soggetti che svolgevano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell’immobile fosse in grado di provare l’esistenza di un reddito derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) previsti dall’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Tale definizione, per la parte riguardante i requisiti soggettivi, è stata riconosciuta dal Dipartimento delle Finanze non coerente con l’articolo 1, comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove viene fatto esplicito rinvio, per la nozione di fabbricati rurali strumentali, al disposto dell’articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557.
Se per la qualificazione di “fabbricato rurale strumentale” la classificazione catastale nella categoria D/10 o l’annotazione di ruralità possono in gran parte rispondere alla domanda proposta, tra i requisiti da soddisfare per ottenere il definitivo classamento in questione dobbiamo riferirci a quelli riportati nel citato articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 che testualmente recita:
“Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e in particolare destinate:
È di tutta evidenza come non risultino in alcun modo richiamati requisiti soggettivi, ma solamente specifiche attività alle quali il fabbricato deve risultare asservito secondo un rapporto di stretta strumentalità.
Non viene pertanto richiesta alcuna qualifica professionale in capo al proprietario/ conduttore in coerenza anche con quanto già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella sua Risposta ad Interpello n. 369 del 10 settembre 2019.
In tale occasione, nel condividere la soluzione dell’interpellante, l’Amministrazione Finanziaria, ha chiarito che, ai fini che qui interessano, non sono richiesti requisiti aventi carattere soggettivo bensì, per riconoscere il carattere rurale dell’immobile, prevale il concetto oggettivo di pura strumentalità, non ritenendosi rilevante e necessaria la sussistenza di una superficie posseduta maggiore di 10.000 mq né di un reddito derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo che sia maggiore del 50% del suo reddito complessivo.
Per ultimo, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che eventuali previsioni che richiedano ulteriore condizioni, rispetto al classamento D/10 o all’annotazione di ruralità, autonomamente regolamentate dall’ente locale, non potranno essere ricondotte al legittimo esercizio dell’autorità esercitabile in materia tributaria e pertanto troveranno esplicita preclusione in base all’articolo 52, comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.