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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 35195/2021, è finalmente giunta ai nastri di partenza la procedura di annullamento automatico delle somme iscritte a ruolo d’importo non superiore a 5.000 euro, prevista dall’art. 4, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.
Tale disposizione, si ricorda, prevede lo stralcio automatico di tutti i debiti d’importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021), non superiore a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate (ossia, nella rottamazione-ter e nel saldo e stralcio).
La soglia di 5.000 euro è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli interessi di mora, dell’aggio di riscossione, delle spese di notifica delle cartelle e delle eventuali procedure esecutive.
La sanatoria è esclusivamente applicabile a favore dei contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Di conseguenza, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede che l’Agenzia delle Entrate comunichi all’Agente della Riscossione l’elenco dei contribuenti, destinatari di cartelle e avvisi di pagamento potenzialmente annullabili, che rispettano il suddetto requisito reddituale.
La procedura operativa prevede che a seguito dello scambio di informazioni e, comunque, entro il 31 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proceda all’annullamento automatico dei carichi.
Sino a tale data sono sospese tutte le attività di riscossione sui carichi potenzialmente interessati dallo stralcio.
Nell’ambito di operatività dello stralcio in esame rientrano anche le partite per le quali il contenzioso è ancora in corso. Sul punto, il D.M. n. 35195/2021 prevede che fino al 31 ottobre 2021 la causa possa essere al più rinviata, su richiesta di parte, nell’attesa del perfezionamento della procedura.
Una volta decorso tale termine e riscontrato l’effettivo annullamento della partita, potrà quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.