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Con il Principio di diritto n. 11 espresso dall’Agenzia delle Entrate in data 6 agosto 2021, si viene a risolvere un contrasto giuridico sorto a seguito di un precedente Principio di diritto (n. 13 del 2 aprile 2019) che, di fatto, non si allineava con quanto riportato nella Risoluzione n. 449/2008, in riferimento all’emissione delle note di variazione IVA.
Con la recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, i tempi di emissione della nota di variazione IVA, con controparte inadempiente, risultano di fatto, anticipati non essendo subordinati all’esito del giudizio e, conseguentemente, il cedente/fornitore non sarà tenuto ad attendere la formale realizzazione dell’atto di accertamento.
In pratica, la risoluzione di un’operazione avvenuta per il manifestarsi di una clausola prevista nel contratto, conferisce al cedente/fornitore il diritto di emettere, nei confronti della controparte, la nota di variazione in base al secondo comma dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972.
Viene peraltro precisato dall’Amministrazione Finanziaria che, a seguito di eventuale successiva pronuncia giudiziale che confermi le pattuizioni e gli obblighi contrattuali originari, gli effetti che tale pronuncia determina devono essere fatti salvi determinando il conseguente aggiustamento documentale.
Pertanto, l’affermazione espressa dall’Agenzia non pone alcuna distinzione tra risoluzione “giudiziale” o di “diritto”, attribuendo ad entrambe la dignità procedurale di consentire al contribuente di emettere la nota di variazione totale o parziale ex articolo 26 del D.P.R. 663/1972.
Attualmente, quindi, al ricorrere degli effetti previsti dalle clausole risolutive espresse (mancato pagamento ex articolo 1456 c.c. o scadenza del termine ex articolo 1454 del c.c.) non sarà più necessario attendere l’esito del giudizio qualora il cedente o prestatore abbia già emesso fattura ed assolto il conseguente versamento dell’IVA, bensì lo stesso soggetto potrà procedere al recupero dell’imposta indebitamente versata operando a norma dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, a seguito dell’emissione della nota di variazione, il cessionario/committente, dovrà procedere secondo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 26 del D.P.R. 633/1972 che così prevede:
“Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
Nel caso, infine, si riscontrasse che, a seguito di successiva pronuncia giudiziale, le motivazioni addotte dalla controparte avessero valido fondamento, il cedente/prestatore sarà obbligato all’emissione di una “nota di debito” che riequilibri l’operazione amministrativa tra le parti.