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Con la Circolare n. 4/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito gli indirizzi operativi e le linee guida dell’attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale da svolgere nel corso dell’anno 2021.
Tali linee guida prevedono, tra l’altro, un forte impulso all’attività di controllo sulla spettanza e l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
È previsto, in particolare, che i controlli dell’Amministrazione Finanziaria si concentrino sui contribuenti che hanno utilizzato in compensazione i seguenti crediti d’imposta:
In relazione al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, l’attività di controllo delle Direzioni Regionali e Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, anche di concerto con la Guardia di Finanza, sarà svolta anche mediante l’elaborazione di indici di rischio e di liste selettive dei contribuenti da sottoporre a verifica.
Tra gli indicatori di rischio posti a base della selezione dei contribuenti assumono particolare rilievo la scarsa compatibilità tra l’attività di ricerca e sviluppo effettuata e l’attività economica esercitata, l’inadeguatezza della struttura organizzativa aziendale e l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta (al fine di incrementare artatamente la spesa incrementale).
L’attività di controllo sarà poi concentrata sulla verifica della documentazione predisposta dai contribuenti circa le attività, i contenuti e le finalità delle attività di ricerca e sviluppo realizzate, nonché sull’effettività del carattere di novità della ricerca (a tal fine assumono particolare rilievo le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E/2020 circa le modalità di verifica applicabili al credito d’imposta R&S).
In ogni caso, qualora dai controlli emerga lo svolgimento di attività di R&S non eleggibili o il sostenimento di spese non ammissibili, l’Agenzia delle Entrate rileverà l’utilizzo di credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costituivo, indipendentemente dall’esposizione del credito nel Modello Redditi.
In tali ipotesi troverà quindi applicazione la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, dal 100% al 200% del credito illegittimamente compensato, senza peraltro la possibilità di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Tuttavia, anche a seguito della constatazione della violazione, i contribuenti potranno regolarizzare autonomamente la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Tale regolarizzazione spontanea, si ricorda, deve intervenire anteriormente alla notifica dell’atto di recupero (il termine di notifica degli atti di recupero del credito inesistente è fissato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del suo utilizzo).
Da ultimo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero dell’agevolazione anche senza avvalersi del preventivo parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico circa la rispondenza delle attività di R&S alla relativa disciplina.