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L’art. 1, comma 741, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili diversi situati nel medesimo Comune, l’esenzione dall’IMU sulla prima casa e sulle relative pertinenze si applichi a un solo immobile.
Di conseguenza, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in due immobili posti in comuni diversi, l’agevolazione dovrebbe essere riconosciuta su entrambe le abitazioni.
Tuttavia, secondo l’orientamento interpretativo recentemente assunto dalla Corte di Cassazione, qualora le abitazioni siano poste in diversi comuni, l’esenzione non può essere riconosciuta a nessuna di esse.
In particolare, con le Ordinanze n. 4166/2020, 4170/2020 e 2194/2021, la Corte di Cassazione ha precisato che: “nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso.”
Ai fini della fruizione dell’esenzione IMU riconosciuta all’abitazione principale, infatti, il disposto di cui all’art. 1, comma 741, Legge n. 160/2019, non richiede soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile, ma anche che vi risiedano anagraficamente.
L’abitazione principale è dunque solo quella in cui si realizza la contemporanea destinazione della stessa a residenza anagrafica del possessore e a sua dimora abituale. In mancanza di anche uno solo di tali requisiti, l'unità immobiliare non può definirsi quale abitazione principale.
Inoltre, affinché l'abitazione possa considerarsi principale ai fini IMU, è necessario che la stessa non sia destinata solo a dimora e residenza anagrafica del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.
Nella definizione di abitazione principale rientra dunque soltanto l'abitazione, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nell’Interrogazione a risposta immediata presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati dello scorso 23 giugno, il Dipartimento delle Finanze ha sostanzialmente avallato la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, rendendosi tuttavia disponibile, qualora sussista la volontà politica, a introdurre una norma di interpretazione autentica volta a chiarire definitivamente la questione.