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Con la Sentenza n. 682, Sezione III del 9 giugno 2021, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha affermato che l’imposta sostitutiva versata dal “de cuius” a fronte di una rivalutazione dei terreni non venduti e caduti in successione non può essere rimborsata agli eredi in quanto trattasi di un rapporto definitivamente e regolarmente esauritosi che non può essere messo in discussione da un evento sopravvenuto, “ab origine”, eventuale ed incerto.
È questo, in sostanza, il pronunciamento della Commissione Tributaria della Toscana che dirime un contenzioso nato dal fatto che gli eredi chiedevano di recuperare quanto versato a titolo d’imposta sostitutiva dal “de cuius”, a fronte di una rivalutazione divenuta inefficacie a seguito della morte del soggetto originario.
In pratica, la giustificazione presentata dagli eredi poggiava il proprio fondamento nel fatto che, non essendo stati venduti i terreni oggetto di rivalutazione prima del decesso del “de cuius”, gli stessi, ricadendo nell’asse ereditario, venivano valutati al costo fiscale riportato nella dichiarazione di successione e risultando quest’ultimo inferiore a quello indicato nella rivalutazione, non operava, di fatto, il vantaggio fiscale per il quale la rivalutazione era stata posta in essere.
Tralasciando in questa sede l'analisi della diatriba intercorsa tra gli Uffici in primo grado ed appello in merito all’applicabilità dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973 riguardanti la tempestività dell’istanza presentata, ai fini che qui interessano, riportiamo le motivazioni che hanno portato la Commissione Tributaria a rigettare le richieste degli eredi.
In pratica, i Giudici hanno affermato che la rivalutazione è considerata un’agevolazione che consente al contribuente di precostituirsi lo strumento col quale conseguire un eventuale futuro vantaggio fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva anticipata, assumendosi il rischio che tale vantaggio possa non manifestarsi a causa di eventi futuri imprevedibili.
Se fosse possibile affermare il contrario, si verrebbe a minare un principio giuridico secondo il quale la certezza delle situazioni giuridiche è alla base di un ordinato svolgimento dei rapporti umani e deve caratterizzarne i rapporti giuridici, pena l'esistenza stessa di una comunità organizzata secondo regole di civile ed ordinata convivenza.
Oltre a ciò, i Giudici hanno richiamato la Sentenza della Cassazione n. 6688/2015 secondo la quale "... non è revocabile il pagamento dell'imposta se non in presenza di vizi della volontà apparendo indifferente ed irrilevante ogni successiva vicenda".
Infatti, nel caso di specie, non si sono verificate situazioni di errori od omissioni da parte del contribuente il quale ha versato l’imposta (in modo del tutto corretto) secondo una sua precisa volontà che non può essere contestata a seguito del suo intervenuto decesso.