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Nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2021 sono stati pubblicati i Decreti con i quali è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle gelate dello scorso mese di aprile nelle Regioni Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Pertanto, come indicato nella Circolare MIPAAF n. 359320 del 6 agosto 2021, entro l’11 ottobre 2021, i soggetti interessati dovranno presentare le domande per le erogazioni degli aiuti stanziati dal D.L. 73/2021.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti relativi anche alle altre Regioni interessate dalle gelate e dagli altri eventi atmosferici straordinari avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021, le imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, titolari di fascicolo aziendale, iscritte al Registro delle Imprese (o all’anagrafe istituita presso le Province autonome), che hanno subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile aziendale (PLV) riferita al 2021 rispetto a quella dei tre anni precedenti oppure dei cinque anni precedenti, escludendo in tal caso il valore più basso e quello più elevato, possono presentare le domande secondo lo schema allegato alla Circolare n. 359320 del 6 agosto 2021.
Si ricorda che, in caso di danni alle sole produzioni vegetali, dal calcolo dell’incidenza del danno sulla PLV 2021 dovranno essere escluse le produzioni zootecniche, invece, nell’ipotesi di danni alle aziende apistiche, si dovranno comunque considerare nella PLV anche le altre produzioni vegetali e zootecniche.
L’articolo 4-ter del D.Lgs. n. 32/2018 prevede inoltre che la perdita di reddito dei singoli beneficiari è calcolata sottraendo:
Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze, si deve tenere conto dell’effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza (tra B e A).
Qualora il prezzo di vendita delle produzioni danneggiate a causa degli eventi del 2021 non fosse noto al momento della presentazione della domanda, come nell’ipotesi di cessione con prezzo da determinare tipica dei conferimenti alle cooperative, si potranno utilizzare i dati desunti dai valori standard utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, disponibili sul sito del Ministero, rapportati alla produzione conseguita.
Le imprese richiedenti non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da polizze assicurative o dal fondo di mutualizzazione. Tuttavia, nel caso di polizze a copertura di almeno il 50% della produzione media annua, i beneficiari potranno ottenere un aiuto ridotto del 50% rispetto a quello normalmente concesso.
Sono inoltre escluse:
I controlli riguarderanno un campione di almeno il 5% delle domande presentate.