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Con la Risposta all’Interpello n. 544 dell’11 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma e chiarisce, ancora una volta, i tempi previsti per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e il conseguente recupero dell’IVA versata in eccedenza.
Infatti, a seguito del combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, la procedura di emissione della nota di variazione deve essere eseguita nei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19 che stabilisce, al più tardi, entro la data di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Ricordiamo che per individuare il presupposto cui si riferisce la disposizione appena citata è necessario identificare la causa di estinzione di un contratto che di norma coincide con il momento in cui avviene la risoluzione di diritto.
Ad integrazione di quanto affermato, ricordiamo inoltre che, con la Risoluzione 21 novembre 2008, n. 449/E, l’Agenzia ha precisato che: “verificatasi una causa di estinzione di un contratto, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell'IVA, il medesimo soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma dell'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione. Ciò che conta è non tanto la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile IVA, quanto piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui la registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972”.
Senza entrare nel merito della questione sollevata dall’istante che, in quanto complessa, può solamente fuorviare l’interesse da quello che il chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria teneva a puntualizzare, ai fini della presente informativa, puntualizziamo i seguenti aspetti.
In primo luogo, la nota di variazione in diminuzione ha tempi ben determinati, trascorsi i quali il contribuente non potrà più recuperare l’IVA mediante dichiarazione integrativa.
Il documento di variazione va emesso entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale si è verificato il presupposto di legittimazione (es. risoluzione contratto), fatti salvi gli effetti di eventuali successivi pronunciamenti dell’autorità giudiziaria.
Non risulta necessario per l’attivazione della procedura (emissione nota di variazione e detrazione IVA corrispondente) che sussista un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) che attesti la causa della risoluzione contrattuale.
Il presupposto necessario ad individuare il tempo da cui decorre la possibilità di emettere nota di variazione lo si deve indentificare nel momento in cui avviene la “risoluzione di diritto”; pertanto, a partire da tale data, il contribuente potrà esperire la procedura entro in termine di presentazione della corrispondente dichiarazione IVA.
Ad esempio, nel caso in cui il presupposto (risoluzione di diritto) si realizzi il 15 marzo 2018, la nota di variazione in diminuzione potrà essere emessa a partire da tale periodo e fino al 30 aprile 2019 (presentazione Dichiarazione IVA riferita all’anno 2018).