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Con la sua Risposta ad Interpello n. 566 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, in contrasto con quanto affermato in una recente Ordinanza della Cassazione, ha ristretto il campo di applicazione dei benefici “prima casa” alle pertinenze che “ab origine” risultano classificate catastalmente tra le categorie C/2, C/6 e C/7.
Tale interpretazione restrittiva deriva dall’analisi della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che delimita tassativamente l’agevolazione fiscale a determinate categorie catastali che classificano le cosiddette “pertinenze”.
Di seguito, analizziamo la Risposta dell’Amministrazione Finanziaria, non tralasciando le specificità della richiesta dell’istante che, per caratteristiche proprie, rientrano nell’ambito settoriale di nostra competenza.
La richiesta dell’istante si basava sul fatto che avendo stipulato un “contratto preliminare di compravendita” riguardante l’acquisto di una ex casa colonica, costituita da vari annessi agricoli e diverse pertinenze, e volendo richiedere le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di “prima casa”, tali opportunità potessero applicarsi anche con riferimento alle pertinenze censite in origine nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), ma che, ad ultimazione dei lavori, sarebbero risultate accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7.
Nel rispondere al quesito posto dall’istante, l’Agenzia ha ripercorso il dispositivo riguardante l’agevolazione “prima casa” che in particolare stabilisce, ai fini dell’imposta di registro, l’applicazione dell’aliquota del 2% nel caso in cui vengano trasferite case di abitazione (escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) che rispettano le condizioni di cui alla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In particolare, tra le condizioni in essa previste, al comma 3 della citata Nota, troviamo che le agevolazioni “prima casa”:
“spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile (...). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.
Con altri interventi di prassi (Circolare 12 agosto 2005, n. 38/E e Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di precisare la tassatività della sopracitata affermazione, specificando che la pertinenza deve risultare in modo durevole destinata al servizio della casa di abitazione e che l’agevolazione potrà essere sfruttata per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle previste categorie catastali.
Infine, a chiusura del suo intervento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non importa se a seguito degli interventi di riconversione edilizia le pertinenze assumeranno le classificazioni catastali richieste dalla norma, in quanto tale classificazione, presenti o potenziali, devono sussistere al momento della stipula dell’atto di acquisto.