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Come noto, l’art. 9-quater, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, a favore dei locatori (persone fisiche e giuridiche) che, nel corso dell’anno 2021, rinegoziano con il conduttore il canone di locazione di immobili a uso abitativo.
Ai fini del riconoscimento del bonus è necessario che la rinegoziazione del canone sia accordata nel periodo 25 dicembre 2020 - 31 dicembre 2021, relativamente a contratti di locazione (a tassazione ordinaria o a cedolare secca) in essere alla data del 29 ottobre 2020, riguardanti immobili abitativi situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore (l’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). È poi richiesto che la rinegoziazione in diminuzione sia regolarmente comunicata all’Agenzia delle Entrate, a mezzo Modello RLI, entro il 31 dicembre 2021.
Il contributo è fissato in misura pari al 50% dell’ammontare complessivo della rinegoziazione in diminuzione accordata, pur entro un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. In caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.
I locatori interessati alla fruizione del bonus devono inviare all’Amministrazione Finanziaria, entro il prossimo 6 settembre 2021, il modello telematico di prenotazione del contributo a fondo perduto, approvato dal Provvedimento 6 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate unitamente alle relative istruzioni di compilazione.
L’importo del contributo effettivamente spettante a ciascun richiedente sarà tuttavia determinato a seguito della ripartizione delle risorse disponibili tra tutte le istanze validamente presentate. Pertanto, qualora le somme prenotate risultino d’importo superiore ai fondi destinati all’agevolazione (pari a complessivi 100 milioni di euro), il contributo sarà rideterminato proporzionalmente tra tutti i richiedenti. In tale ipotesi, l’effettiva percentuale di erogazione sarà comunicata con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Come sopra anticipato, il riconoscimento del beneficio richiede la presentazione telematica di un’apposita istanza, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 6 settembre 2021.
Nell’istanza devono essere indicati i dati del richiedente e quelli del contratto di locazione, nonché l’IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale dovrà essere accreditato il contributo (il conto corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente).
In relazione al contratto di locazione, in particolare, devono essere indicati gli estremi di registrazione, la data di inizio, l'importo del canone annuo, la quota di possesso, le date di inizio e fine della rinegoziazione e l'importo del canone annuo rinegoziato o l’impegno alla rinegoziazione entro la data del 31 dicembre 2021.
Mediante la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è possibile selezionare direttamente i contratti di locazione intestati al richiedente e precompilare i campi dell'istanza con i dati dei contratti registrati e con quelli delle rinegoziazioni comunicate ad essi riferite.
In caso di più contratti oggetto di rinegoziazione, il locatore compila un’unica istanza cumulativa.
Entro il termine del 6 settembre 2021 è inoltre possibile correggere l’istanza precedentemente inviata (in tale ipotesi è espressamente previsto che nell’istanza correttiva siano ricomprese tutte le rinegoziazioni per le quali è richiesto il contributo) o presentare la comunicazione di rinuncia totale al contributo.
L’istanza può essere presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni, in possesso di delega al cassetto fiscale. A tal fine occorre utilizzare l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (percorso: “Servizi per” - “Comunicare” - “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”).
Da ultimo si evidenzia che nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un’utile guida per la fruizione dell’agevolazione e per la compilazione della relativa istanza.