Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con una Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (n. 831/2 del 22 giugno 2021), i Giudici hanno stabilito che l’esistenza di un contratto di comodato anche non registrato, ma opportunamente giustificato attraverso l’esibizione di elementi, anche diversi, che ne individuino la decorrenza, costituisce titolo legittimo per la fruizione delle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia.
Ribaltando la posizione adottata in diverse occasioni dall’Agenzia delle Entrate, i Giudici della CTR del Veneto hanno accolto le ragioni di un contribuente il quale, avendo sostenuto spese per la ristrutturazione dell’appartamento nel quale risiedeva sulla base di un contratto di comodato non registrato, richiedeva la legittimità delle detrazioni fiscali corrispondenti, fruite in sede di dichiarazione dei redditi.
In primo grado l’Agenzia aveva dichiarato illegittime tali fruizioni in quanto l’immobile era detenuto in base ad un contratto di comodato non registrato che, pertanto, non consentiva la determinazione della data certa e, per effetto di tale carenza, l’Ufficio, in sede di controllo formale, aveva revocato le detrazioni applicando l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute comprensive di sanzioni ed interessi.
Anche al successivo ricorso, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente si è visto respingere ulteriormente le sue richieste di legittimazione alle detrazioni esercitate, fino a che, in sede di ulteriore appello proposto in sede Regionale, i Giudici hanno considerato valide le prove fornite a supporto della validità del contratto sottostante che ne attestava l’insorgenza prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione.
In pratica, l’appellante, allegando l’atto di notorietà e la certificazione anagrafica attestante la convivenza “more uxorio” con la proprietaria dell’appartamento, nonché copia delle utenze intestate allo stesso con i corrispondenti pagamenti effettuati, ha vinto la presunzione di illegittimità legata alla mancanza di data certa, confermando che il possesso dell’immobile risaliva a prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione.
La giurisprudenza, pertanto, si sta orientando verso una posizione di maggiore “elasticità” nel riconoscere l’esistenza di un titolo idoneo all’accesso alle detrazioni fiscali laddove un contratto di comodato risulti certificato da elementi diversi dalla sua registrazione.