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Con la Risposta all’Interpello n. 563/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso non si sia rinunciato formalmente al contributo per la ricostruzione di un immobile ubicato in Comuni colpiti da eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, non potrà essere richiesto, in quanto alternativo, il cosiddetto “superbonus rafforzato”.
In pratica l’istante, avendo intenzione di eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione su un immobile il quale era già stato oggetto di interventi di messa in sicurezza dal precedente proprietario (causa sisma del 2012) a fronte dei quali si erano già percepiti contributi per la ricostruzione dalla Regione Emilia Romagna (fondi MUDE), richiedeva all’Amministrazione Finanziaria di potere fruire della ulteriore maggiorazione del 50% prevista dal comma 4-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020.
La Risposta dell’Agenzia trova riscontro proprio nell’enunciato del comma 4-ter del sopracitato articolo 119, in quanto è in esso che vengono specificate le condizioni per l’ottenimento del “superbonus rafforzato”.
Viene, infatti, previsto che:
“i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Lo stesso comma prosegue affermando:
“in tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”.
Inoltre, la Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, nell’estendere la norma originaria a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 per i quali sussiste la dichiarazione di stato d’emergenza, ribadisce il concetto dell’alternatività tra “superbonus rafforzato” e contributo per la ricostruzione, affermando che per ottenere il primo è necessario, eventualmente, rinunciare in modo formale al secondo; in caso contrario, infatti, il contribuente non potrà richiedere l’applicazione della maggiorazione prevista dall’articolo 119, comma 4-ter del D.L. 34/2020.