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Come noto, l’art. 1-sexies, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha modificato il calendario per la ripresa dei versamenti sospesi delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
In particolare, è stato previsto che non si determini l’inefficacia di tali definizioni agevolate qualora il versamento delle relative rate sia effettuato integralmente:
In relazione a questi versamenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018, opera la tolleranza di cinque giorni e, pertanto, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione agevolata.
Di conseguenza, la prossima rata in scadenza, ossia la rata relativa al mese di maggio 2020, può essere versata entro il termine del 6 settembre 2021.
Stante la modifica del calendario della ripresa dei versamenti, i pagamenti possono essere effettuati utilizzando i bollettini a suo tempo ricevuti (unitamente al piano di rateazione originario).
In conclusione, si evidenzia che il mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di versamento, come pure il ritardo superiore ai cinque giorni di tolleranza, determina l’inefficacia della definizione agevolata, con il conseguente ripristino del debito iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.
La decadenza dalla rottamazione-ter, inoltre, pregiudica la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.
Allegato: comunicato Agenzia delle Entrate