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Entro il prossimo 16 settembre 2021 deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche riferita:
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato dal Provvedimento 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018,, dell’Agenzia delle Entrate.
Dall’adempimento sono esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione del Modello IVA annuale (come, ad esempio, i contribuenti forfettari e i produttori agricoli in regime di esonero) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno tali condizioni di esonero.
Non sono poi tenuti alla presentazione della comunicazione i soggetti passivi che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (attiva e passiva), sempre che non vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente.
Ai fini della trasmissione della comunicazione occorre predisporre un file Xml che rispetti le specifiche tecniche dettate dal Provvedimento 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018,, dell’Agenzia delle Entrate. Il file con la comunicazione deve essere firmato digitalmente, per essere poi trasmesso all’Amministrazione Finanziaria (a tal fine è possibile utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi).
Ai sensi dell’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza o se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Da ultimo si evidenzia che, con la Risoluzione n. 104/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare spontaneamente l'omessa o errata trasmissione della comunicazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso.