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Con un parere espresso dalla Commissione istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, durante la riunione del 2 febbraio 2021, si è confermato che le attestazioni di congruità previste nei modelli di asseverazione “preventiva” del progettista, di attestazione “consuntiva” di conformità del direttore dei lavori, nonché di emissione del SAL da parte del direttore dei lavori, di cui agli allegati, rispettivamente, B, B-1 e 1 del D.M. n. 58/2017, non sono più richieste se si riferiscono a spese per interventi di miglioramento sismico le cui agevolazioni ottenute derivano dall’applicazione dell’ordinario “sismabonus” ex articolo 16 del D.L. 63/2013.
Tale previsione non potrà essere applicata qualora gli interventi realizzati siano agevolati con la maxi detrazione (superbonus 110%) prevista dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, pertanto, per tali fattispecie, le attestazioni di congruità dovranno sempre essere prodotte dai professionisti incaricati.
Ricordiamo, inoltre, che con la Risposta all’interpello n. 410/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con riferimento agli interventi avviati prima dell’entrata in vigore della disciplina del “superbonus” o prima dell’aggiornamento del modello di asseverazione, la mancata attestazione preventiva a cura del progettista non comporta pregiudizi all’ottenimento della maxi detrazione, purché l’attestazione di congruità delle spese venga resa entro la fine dei lavori.
Per ultimo, precisiamo che, nel caso gli interventi di miglioramento sismico fossero realizzati da un’impresa edile nell’ambito di un’operazione di demolizione e ricostruzione, l’attestazione di congruità risulterebbe necessaria solamente qualora la stessa impresa costruttrice volesse beneficiare della maxi detrazione.
Diversamente (cfr. Risposta ad interpello n. 190/2021), se la stessa impresa edile scegliesse di non usufruire di tale opportunità, lasciando solo agli eventuali acquirenti il diritto di fruire del beneficio “sismabonus acquisti” (articolo 119, comma 4 del D.L. 34/2020), l’attestazione di congruità delle spese sostenute non risulterebbe necessaria in quanto l’agevolazione, per tale fattispecie, si riferisce alle sole spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari finite.