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Con il Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, da utilizzare per la determinazione dell’ammontare dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del c.d. contributo a fondo perduto perequativo di cui all’art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Con un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’imminente emanazione di un D.P.C.M. di proroga, dal 10 al 30 settembre 2021, del termine di presentazione del modello REDDITI 2021 da parte dei contribuenti che intendono fruire del bonus in esame (per gli altri contribuenti, invece, il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2020 resta fissato al 30 novembre 2021).
L’art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021, ha previsto, tra l’altro, il riconoscimento del c.d. contributo a fondo perduto perequativo, a favore dei soggetti che nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis” (2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Tale agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, che producono reddito agrario e che siano titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
Il contributo perequativo spetta a condizione che sia registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A tal fine, è stato previsto che i soggetti interessati alla fruizione del contributo presentino anticipatamente, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.
Con un successivo decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà definire la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta (2019 e 2020), da utilizzare ai fini della verifica della possibilità di accesso al contributo, nonché per il calcolo dello stesso. L’ammontare del contributo spettante, infatti, deve essere determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i risultati degli esercizi 2019 e 2020 (al netto di tutti i contributi a fondo perduto già ricevuti).
Infine, con un apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate dovrà approvare il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la richiesta del contributo, definendone altresì termini e modalità di presentazione.
Nell’Allegato A del Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi (modello 730 e modello REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.
In relazione agli imprenditori agricoli individuali ed alle società semplici titolari di reddito agrario, il Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, prevede che lo scostamento del risultato d’esercizio 2020 rispetto al 2019, da utilizzare ai fini del computo dell’ammontare del contributo spettante, sia determinato avendo riguardo al reddito agrario imponibile risultante dall’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura.
Di conseguenza, poiché tali valori, salvo eventuali cessioni di terreno o variazioni colturali in diminuzione, non cambiano da un anno all’altro: pertanto, tali soggetti non possono dimostrare il peggioramento del risultato economico d’esercizio del 2020 rispetto al 2019, restando così esclusi dal contributo perequativo.
La stessa problematica ricorre per le società agricole che, previa opzione, determinano il reddito su base catastale, nonché per gli allevatori di cui all’art. 56, comma 5, TUIR. Questi ultimi, infatti, determinano il reddito applicando, per ciascun capo allevato oltre i limiti dettati dall’art. 32, TUIR, il coefficiente fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con cadenza biennale (che per gli anni d’imposta 2019 e 2020 è lo stesso); in mancanza di una riduzione dei capi allevati nel 2020 rispetto al 2019, anche questi contribuenti non possono dimostrare il calo reddituale richiesto ai fini dell’accesso al contributo.
Il calo reddituale può essere invece agevolmente attestato dalle imprese che esercitano le attività agricole connesse (come, ad esempio, le imprese agrituristiche), giacché il loro reddito è determinato dall’applicazione del coefficiente ai corrispettivi registrati.