Ritorniamo sull’annosa questione legata al recupero delle spese legate ai bonus edilizi per quei contribuenti che, non essendo assoggettati all’IRPEF ordinaria, in quanto forfettari, devono adottare procedure alternative.
A tal fine, cerchiamo di illustrare le diverse soluzioni possibili per sfruttare, al meglio, le opportunità concesse.
Inquadramento generale
Prima di soffermarci sulle possibili soluzioni, cerchiamo di inquadrare il problema determinato dalla particolare tipologia fiscale propria dei contribuenti forfettari.
Come noto, le agevolazioni proposte dal legislatore tributario correlate ai bonus edilizi si concretizzano nella determinazione di un credito d’imposta che, normalmente, verrà sfruttato, in modo diretto, tramite l’applicazione di una detrazione dall’IRPEF.
In particolare ci riferiamo alle detrazioni enunciate nell’articolo 16-bis del TUIR:
- l’ecobonus;
- il sismabonus;
- il bonus facciate;
- il bonus verde.
Tali detrazioni sono state integrate ed aggiornate dalle disposizioni del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) che ha introdotto la maxidetrazione del 110% meglio nota come superbonus.
Fattore comune a tutte queste detrazioni risulta essere il fatto che, per poterne beneficiare, il contribuente deve produrre materiale IRPEF dal quale scomputare l’agevolazione.
Come noto, invece, i contribuenti che hanno scelto il regime forfettario determinano il loro reddito imponibile secondo principi che prevedono l’applicazione di un coefficiente di redditività differenziato in base all’attività svolta e su tale reddito imponibile applicano una imposta sostitutiva (flat tax) che può essere del 5% o del 15% in base al periodo d’attività in cui si trovano.
A ben vedere, una tale particolare soggettività fiscale non consente di operare secondo le regole ordinarie sancite dal legislatore, in quanto tali soggetti, di fatto, non hanno materiale IRPEF, salvo non dispongano di altri redditi soggetti a tale imposta.
Possibili soluzioni
Non potendo utilizzare la detrazione diretta, il Legislatore tributario ha previsto per tali contribuenti una prima soluzione che troviamo esplicitata nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 e nella Risposta all’Interpello n. 309/2019.
In pratica, viene a loro consentito di cedere il credito a terzi (intermediari finanziari, istituti di credito) ovvero di beneficiare di uno sconto in fattura tale da recuperare il vantaggio fiscale non fruibile direttamente.
Tale previsione è consentita per i bonus espressamente indicati nell’articolo 121 del D.L. 34/2020 il cui elenco, opportunamente, riportiamo di seguito:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente Decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.
Precisiamo, inoltre, che per procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, le spese cui si riferiscono le detrazioni devono essere state sostenute negli anni 2020 e 2021, mentre, relativamente alle sole spese che danno origine al superbonus, l’opzione per la cessione o lo sconto riguarderà anche quelle sostenute nel 2022.
Ricordiamo che le stesse limitazioni previste per determinate categorie di bonus saranno applicabili anche ai contribuenti forfettari: pertanto, il bonus mobili, il bonus verde e la detrazione del 50% legata al recupero edilizio ordinario (per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del TUIR), non potranno essere ceduti né potranno dare luogo allo sconto in fattura.
Tra le diverse possibili soluzioni, troviamo il caso in cui il contribuente forfettario possieda anche altri redditi che concorrono a formare la sua base imponibile; nel rispetto delle condizioni che consentono di realizzare una tale fattispecie, il soggetto potrà utilizzare direttamente la detrazione fiscale riferita ai bonus edilizi, facendola confluire nella tipologia reddituale non assoggettata a flat tax.
Per ultimo, prospettiamo il caso di un contribuente che da un regime assoggettato ad IRPEF (ordinario) passi al regime forfettario con decorrenza 2022.
La possibilità di cedere quote di detrazioni non fruite (ad esempio per incapienza o per mancanza del requisito soggettivo) in anni successivi, consentirà al soggetto in questione di operare la cessione delle rate mancanti in una qualsiasi delle annualità che seguiranno, ricordando, tuttavia, di comunicare l’opzione entro il 16 marzo dell’anno successivo in cui questa viene esercitata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA