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Al fine di armonizzare in tutti i Paesi membri la disciplina IVA applicabile ai contratti di call off stock [1] in ambito comunitario, la Direttiva n. 2018/1910/UE ha introdotto il nuovo art. 17-bis nella “Direttiva IVA”.
Le nuove regole, recate dall’art. 17-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, devono essere applicate, in tutti i Paesi membri, a partire dal 1° gennaio 2020.
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento delle novità apportate dalla Direttiva n. 2018/1910/UE, nel quale sono contemplate anche le nuove regole in tema di contratti di call off stock.
Lo schema contrattuale del call off stock prevede che il fornitore consegni la merce a un proprio cliente, presso un deposito di quest’ultimo o di un soggetto terzo cui l’acquirente abbia accesso esclusivo, conservandone la proprietà sino al momento del prelievo (nella diversa ipotesi in cui il deposito sia di proprietà del fornitore ed il cliente non vi abbia libero accesso, il regime in esame non trova applicazione e, di conseguenza, il fornitore è tenuto all’identificazione IVA nel Paese membro di destinazione dei beni, al fine di gestire l’acquisto intracomunitario assimilato e la successiva cessione domestica dei beni).
Il cliente non è obbligato all’acquisto dei beni giacenti in deposito, potendo restituirli al fornitore alla scadenza contrattualmente pattuita, senza alcun impegno successivo.
L’effetto traslativo della proprietà dei beni, infatti, è posticipato sino al momento in cui il cliente, sulla base delle proprie esigenze produttive, commerciali, logistiche e finanziarie, utilizza i beni nel proprio processo produttivo o li vende a soggetti terzi (dal momento della consegna, tuttavia, il rischio di perimento dei beni è posto a esclusivo carico del cliente, tenuto a pagarne il prezzo in caso di danneggiamento).
Come sopra anticipato, al fine di uniformare in ambito comunitario le regole IVA del call off stock, rimuovendo le limitazioni recate dalla legislazione interna di taluni Stati membri che ne hanno frenato la diffusione, la Commissione Europea ha introdotto il nuovo art. 17-bis nella Direttiva n. 2006/112/CE, applicabile in tutti i Paesi membri a partire dal 1° gennaio 2020 (si ricorda che le regole europee in materia di IVA sono immediatamente applicabili, anche in mancanza di recepimento da parte dei singoli Stati membri).
Tale disposizione normativa prevede che, al ricorrere di talune condizioni, il trasferimento dei beni in dipendenza di contratti di call off stock, nel Paese membro di destinazione e la loro successiva cessione (che si realizza al momento del prelievo dei beni da parte del cliente), costituiscano un’unica operazione intracomunitaria.
Il fornitore non è dunque più tenuto all’identificazione IVA nel Paese membro di destinazione dei beni, per assolvere gli adempimenti connessi all’acquisto intracomunitario assimilato di cui all’art. 21, Direttiva n. 2006/112/CE (ossia, il trasferimento dei beni nello Stato di destinazione) ed eventualmente la successiva cessione domestica.
Ai sensi del nuovo art. 17-bis, par. 2, Direttiva n. 2006/112/CE, si ritiene esistente un regime di call off stock, con la conseguente applicazione delle semplificazioni IVA accordate a tali operazioni intracomunitarie, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Qualora ricorrano tali condizioni è previsto che, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni in capo all’acquirente, e a condizione che il trasferimento intervenga entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, si realizza:
Il regime in esame trova quindi applicazione a condizione che il trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in capo all’acquirente avvenga entro i dodici mesi successivi al loro arrivo nello Stato membro di destinazione.
Qualora nel corso dei dodici mesi di giacenza massima dei beni nel deposito si verifichino le situazioni di seguito elencate, il fornitore non decade dalle semplificazioni IVA accordate alle operazioni in regime di call off stock:
La sospensione delle operazioni di cessione e di acquisto intracomunitario accordata alle operazioni effettuate in dipendenza di contratti di call off stock non può superare i dodici mesi successivi all’arrivo dei beni nel Paese membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.
In caso contrario, dal giorno successivo alla scadenza del periodo, si considera effettuato un trasferimento a destinazione per esigenze della propria impresa, con il conseguente obbligo del fornitore di identificazione IVA o di nomina del rappresentante fiscale nel Paese di destinazione dei beni.
La decadenza dal regime è poi prevista al ricorrere delle seguenti fattispecie:
Come sopra anticipato, il regime impositivo semplificato accordato alle operazioni in regime di call off stock impone la tenuta del c.d. registro di magazzino da parte del fornitore e del cliente.
In tale registro, in particolare, il fornitore deve annotare le seguenti informazioni:
Il destinatario dei beni in regime di call off stock, invece, nel registro di magazzino deve riportare le seguenti informazioni:
[1] Il contratto di “call-off stock” consente alle parti di rinviare il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini dell’IVA. In pratica, l’operazione si considera effettuata non all’inizio del trasporto dei beni destinati al cliente non residente, bensì con riferimento al loro prelievo dal deposito in cui sono stati immagazzinati.