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Al fine di ottenere il credito d’imposta sugli investimenti in beni materiali o immateriali di cui alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è necessario verificare l’importo dell’investimento che si intende effettuare in quanto la perizia asseverata richiesta per attestarne la sua certezza e veridicità può essere rilasciata da soggetti diversi.
Ci riferiamo, in particolare, al fatto che mentre per i beni di costo unitario inferiore ai 300.000 euro la perizia asseverata potrà essere rilasciata attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), nel caso gli investimenti superino, per costo, la soglia indicata in precedenza, la stessa documentazione dovrà essere prodotta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato (agronomo cfr. paragrafo successivo).
La redazione delle perizie (semplici o asseverate) sono una parte fondamentale per l’ottenimento dei contributi correlati agli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.
Tuttavia, mentre con riferimento alla Legge n. 160/2019 le imprese potevano produrre una perizia di tipo “semplice”, nel riproporre lo stesso adempimento con riferimento agli investimenti agevolati dalla Legge n. 178/2020, il Legislatore ha richiesto la produzione di una perizia “asseverata”.
Il contenuto delle perizie, siano esse semplici o asseverate, serve per attestare le seguenti conformità:
Considerati i comuni contenuti delle perizie, rileviamo che la perizia semplice consiste in una relazione tecnica con la quale il professionista attesta una situazione di fatto, mentre con la perizia asseverata il professionista (o il legale rappresentante) assume la responsabilità in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti.
A parere di chi scrive, il Legislatore, considerata l’inclusione del settore agricolo tra le maglie del provvedimento agevolativo di cui all’oggetto, avendo esteso (integrando l’articolo 1 comma 195 della Legge n. 160/2019) la possibilità di redigere la perizia tecnica anche agli agronomi, agrotecnici laureati e periti agrari, doveva apportare la stessa integrazione con riferimento anche alla nuova Legge n. 178/2020.
L’integrazione, avvenuta in virtù dell'articolo 56-ter, comma 1, del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), disciplina l'adempimento documentale per la corretta fruizione del credito d'imposta a fronte degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2020 o entro lo scorso 30 giugno, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 siano stati corrisposti ai fornitori acconti pari almeno al 20% del costo dell’investimento.
Invece, a disciplinare l'onere documentale per la fruizione dell'attuale credito d'imposta è l'articolo 1, comma 1062, della Legge n. 178/2020 che non è stato chiamato in causa dal sopracitato articolo 56-ter.
In assenza di chiarimenti ufficiali, considerato che il tenore delle due disposizioni è il medesimo, si ritiene che l'omissione del riferimento alla Legge n. 178/2020 sia frutto di una svista del Legislatore con la conseguente possibilità di acquisire una perizia asseverata redatta da agronomo o perito agrario, ovvero da un agrotecnico laureato anche per i nuovi investimenti.