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Con la Risposta all’Interpello n. 565 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eredi di un professionista la cui Partita IVA risulti ancora attiva, ma la cui attività sia venuta a cessare prima della data di entrata in vigore del Decreto che ha istituito il contributo a fondo perduto (D.L. 41/2021 n. 41) non potranno richiedere l’erogazione di tale contributo.
Come noto, infatti, tra i requisiti richiesti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto viene esplicitamente richiesto, dal comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 41/2021 e successivamente precisato dalla Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E, che i soggetti richiedenti l’erogazione finanziaria non devono avere cessato la propria attività alla data di entrata in vigore del Provvedimento che ne stabilisce l’introduzione, che ricordiamo essere il 23 marzo 2021.
Tra le motivazioni addotte per giustificare la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, oltre a quelle già esplicitate che risultano peraltro già ampiamente sufficienti, riteniamo puntualizzare quanto segue.
In primo luogo, l’avere ancora attiva la Partita IVA del “de cuius” deriva dal fatto che normalmente tale situazione consente di regolare i flussi economici dell’attività già svolta e conclusa dal professionista deceduto, tutelando il conseguente gettito impositivo, ma non determinando, di fatto, la prosecuzione dell’attività precedentemente svolta.
Inoltre, questa cosa non ha nulla a che fare con il presupposto istitutivo del contributo a fondo perduto che, ricordiamo, è diretto a sostenere gli operatori economici che abbiano subìto una forte riduzione nell’attività da loro svolta durante il periodo di emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19.
Con l’avvenuto decesso del “de cuius”, viene anche a mancare il rapporto fiduciario normalmente instaurato tra il cliente e il professionista (“intuitu personae”), in base al quale si legittima l’esercizio dell’attività.
Mancando tale presupposto in data anteriore al 23 marzo 2021, non risultano integrati tutti i requisiti richiesti dalla norma e, pertanto, gli eredi non potranno usufruire del contributo a fondo perduto così come precisato anche nelle specifiche tecniche per la predisposizione delle istanze allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 (punto 2.5.2.1):
“il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza, ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza”.