Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni riguardo alla modalità di utilizzo della maxidetrazione riservata a coloro che risultano comproprietari e conviventi di un immobile residenziale adibito promiscuamente all’attività professionale.
Attraverso un esempio numerico, l’Agenzia ha chiaramente precisato che la limitazione oggettiva (50%), prevista dalla disposizione normativa, segue l’immobile e non il soggetto che, per proprie caratteristiche professionali ne determina la riduzione percentuale.
Prima di approfondire l’esempio analizzato dall’Amministrazione Finanziaria, riteniamo utile ricordare come l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 198 del 22 marzo 2021, è intervenuta sulla materia, disciplinando le modalità operative da seguire per l’attribuzione della maxidetrazione.
Il quesito posto dall’istante verteva sulla possibilità di accedere ai benefici dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) per un fabbricato unifamiliare, oggetto di interventi di riqualificazione termica e sismica sia trainanti che trainati, utilizzato in parte come studio professionale.
Nel fornire la risposta alla domanda effettuata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi del comma 9, lettera b), dell’articolo articolo 119 del D.L. 34/2020, sono agevolabili gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto dal successivo comma 10 che prevede, per tali soggetti, la possibilità di beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di miglioramento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.
Tuttavia, con riferimento alla soggettività di coloro che possono accedere ai benefici della maxi detrazione, la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha chiarito che il legislatore ha inteso circoscriverne l’accessibilità a quelle unità immobiliari non riconducibili ai cosiddetti beni relativi all’impresa (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54, comma 2 del TUIR).
Sulla base di tale documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020) ha affermato che gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR possono fruire dell’agevolazione in oggetto, ma quest’ultima risulterà calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Questo principio viene esteso sia agli interventi collegati al sismabonus ordinario che a quelli (targati sempre sismabonus) che godono della maxidetrazione, mentre con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, non menzionati dal legislatore, l’applicabilità del principio più sopra espresso, viene ammessa ricorrendo al concetto della sostanziale simmetria che ricorre tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.
In conclusione, con la Risposta di cui all’oggetto, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, l’istante possa accedere al superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.
Ripercorrendo i principi visti più sopra, l’Agenzia delle Entrate, durante “Telefisco”, ha confermato l’applicabilità della maxidetrazione a fronte di interventi realizzati su immobili adibiti promiscuamente all’attività professionale, aggiungendo una precisazione che ci consente di affermare che il beneficio fiscale deve seguire l’immobile e non il soggetto potenzialmente beneficiario dell’agevolazione.
Il caso posto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguardava un fabbricato unifamiliare, utilizzato promiscuamente da un professionista come ufficio, sul quale venivano eseguiti lavori di ristrutturazione, ammessi al Superbonus, per un valore complessivo pari ad 80.000 euro.
Essendo comproprietaria dell’immobile anche il coniuge del professionista che compartecipava a suo nome alla metà dei lavori da eseguire, veniva richiesta la giusta modalità operativa da seguire per l’applicazione della maxidetrazione.
La risposta dell’Agenzia, confermando la riduzione al 50% delle spese effettivamente sostenute, si spinge oltre, affermando che tale limitazione sussiste anche in relazione all’impegno economico sostenuto dal coniuge comproprietario al 50% dell’immobile, trattandosi comunque di costi relativi alla realizzazione di interventi su un immobile residenziale utilizzato promiscuamente per l’esercizio della professione.
Una tale affermazione porta alla seguente risoluzione del problema proposto dall’istante: per una spesa complessiva per l’immobile promiscuo pari a 80.000 euro, le spese vengono così ripartite tra i due comproprietari:
Di conseguenza, le agevolazioni vanno così calcolate:
La soluzione così adottata dall’Amministrazione Finanziaria, pur essendo restrittiva, probabilmente si prefigge lo scopo di evitare possibili arbitraggi tra i coniugi, qualificando l’immobile come promiscuo anche con riferimento al soggetto che, di fatto, non lo utilizza a tal fine.