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Con l’Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18447, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sull’omessa presentazione della dichiarazione IMU, ribadendo l’applicabilità dell’istituto del cumulo giuridico, in luogo di quello materiale, alla reiterata violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione relativa a più annualità.
Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non ha natura istantanea, esaurendosi con la mera inosservanza del primo termine fissato dal Legislatore per l’adempimento, ma si estende alle annualità successive, configurando dunque autonome violazioni per ciascuna di esse.
In buona sostanza, l’obbligo di dichiarare il possesso dei beni immobili (aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati) o di denunciare le variazioni relative a immobili oggetto di una precedente dichiarazione, non cessa allo scadere del termine previsto per l’adempimento, ma permane fino a quando la dichiarazione o la denuncia di variazione non viene presentata, configurandosi, in caso di inosservanza, un’autonoma violazione per ciascun anno di imposta punibile.
In relazione alla violazione può dunque trovare applicazione l’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, primo periodo, D.Lgs. n. 472/1997, in forza del quale, quando violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Da ultimo si ricorda che, a partire dal 2020, l’omessa presentazione della dichiarazione IMU comporta l’applicazione della sanzione variabile tra il 100% e il 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.