La Cassazione, con l’Ordinanza n. 23386/2021, è tornata ad esprimersi sul tema del classamento degli immobili destinati all’attività agricola chiarendo che, ai fini dell’esenzione ICI ed IMU dei fabbricati rurali, rileva il dato oggettivo dell’accatastamento.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale l’IMU non è dovuta (articolo 1, comma 708, Legge 147/2013). Ai fini fiscali, il carattere di ruralità è riconosciuto alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c. e, in particolare, destinate:
- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
- all’allevamento e al ricovero degli animali;
- all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 96/2006;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
- a uso di ufficio dell’azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001;
- all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993).
Inoltre, per determinare l’IMU agevolata sui fabbricati rurali strumentali è necessario che vi sia:
- la classificazione catastale in D/10;
- se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del Decreto MEF del 26 luglio 2012.
Laddove l'immobile risulti iscritto in una categoria catastale diversa da D/10, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettabile a IMU.
Allo stesso modo, l’ente locale che non intende riconoscere l’agevolazione IMU per il fabbricato catastalmente rurale è obbligato a impugnare il particolare classamento, ovvero l’avvenuta iscrizione dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità.
A chiarire il concetto sono stati i Giudici di legittimità che hanno affermato quanto segue: “a fronte del dato obiettivo che, per come deduce la ricorrente, espone il classamento di tre unità immobiliari in categoria D/10 e, quanto ai residui immobili in contestazione, l’attivazione della ricordata procedura di variazione catastale, con conseguente annotazione apposta agli atti quanto alla loro ruralità, - classamenti, questi, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte dell’Ente locale, - inconcludente rimane, pertanto, la ratio decidendi della gravata Sentenza che, nel rilevare la cessazione dell’attività agricola, non ha dato conto delle obiettive emergenze catastali degli immobili né ha operato una qualche distinzione tra fabbricati rurali a destinazione abitativa, in quanto tali esclusi dalle citate disposizioni in tema di IMU (v. sub 3.1 che precede), ovvero di natura strumentale (ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, c. 3-bis, cit.)”.
La Sentenza in esame chiarisce che non sono idonee a mettere in discussione l’agevolazione IMU circostanze estranee alle risultanze catastali, tra le quali la cessazione dell’attività agricola da parte del soggetto passivo che decreta, di fatto, la cessazione dell’utilizzo strumentale del fabbricato.
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