Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il Provvedimento 7 settembre 2021, prot. n. 228685/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per comunicare la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti:
L’aggiornamento del modello si è resa necessaria per consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relative a canoni derivanti da atti e contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.
In particolare, nel quadro “Tipologia di credito ceduto”, tra le varie tipologie di contratti è stata aggiunta la nuova lettera F, “Atto o contratto da registrare in caso d’uso” (si tratta dei contratti stipulati nella forma di concessione e dei contratti di coworking).
Il nuovo modello, utilizzabile a decorrere dal 9 settembre 2021, può essere presentato direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando esclusivamente il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento 7 settembre 2021, prot. n. 228685/2021, dell’Agenzia delle Entrate ha anche adeguato la procedura web di trasmissione delle comunicazioni di cessioni dei crediti, al fine di recepire l’estensione del bonus canoni di locazione accordata dall’art. 4, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Si ricorda, infatti, che il comma 2-bis dell’art. 4, D.L. n. 73/2021, ha stabilito che il bonus spetti anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis” (2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), in relazione ai canoni versati in ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Inoltre, il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti sopra indicati, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.