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Entro il prossimo 30 settembre è possibile chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel corso del 2020 sugli acquisti e le importazioni effettuati in un altro Stato membro dell’Unione Europea[1]. In alternativa, l’IVA estera assolta sugli acquisti effettuati può costituire un maggior costo, da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato, da annotare in contabilità generale.
A tal fine, l’art. 3, par. 1, lett. a), Direttiva n. 2008/9/CE, prevede che il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso, non disponga, nel Paese membro di rimborso, né della sede dell’attività, né di una stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali (i soggetti identificati, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, nello Stato membro di rimborso, possono invece richiedere il rimborso dell’imposta ivi assolta).
Inoltre, l’art. 3, par 1, lett. b), Direttiva n. 2008/9/CE, prevede che, nel periodo di riferimento del rimborso, il richiedente non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le prestazioni non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori e le cessioni e prestazioni il cui debitore d’imposta è il cessionario o committente, con applicazione del meccanismo del reverse charge.
L’istanza di rimborso dell’IVA assolta negli altri Paesi membri può essere presentata mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o, in alternativa, attraverso le Camere di Commercio italiane all’estero.
Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese cui è inviata l’istanza e sono riassunte nell'apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il Paese membro di rimborso, ad esempio, può esigere che il richiedente presenti, sempre in via elettronica, una copia della fattura o del documento di importazione, qualora la base imponibile della fattura o del documento di importazione sia pari o superiore a 1.000 euro (250 euro se la fattura concerne l’acquisto di carburanti). Nella domanda di rimborso la descrizione dei beni deve essere inserita sulla base della “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati”.
Dopo aver verificato la correttezza dell’istanza, il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la inoltra all’autorità fiscale del Paese membro che deve disporre il rimborso che, entro i successivi quattro mesi, comunica la propria decisione di approvazione o di diniego. In caso di accoglimento dell’istanza, il rimborso è eseguito entro i dieci giorni lavorativi successivi.
Ancorché la procedura garantisca tempistiche rapide e ben definite per l’ottenimento del rimborso, le condizioni che legittimano il rimborso sono condizionate dalla legislazione fiscale applicata nel Paese membro del rimborso. Il richiedente è quindi tenuto a verificare, in ciascun Paese membro, le condizioni oggettive e soggettive ivi previste ai fini dell’erogazione del rimborso.
[1] Per gli acquisti e le importazioni effettuati nel 2020 nel Regno Unito, invece, il termine è scaduto lo scorso 31 marzo 2021.