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Entro il prossimo 16 novembre 2021, le società cooperative sono chiamate al versamento del contributo di revisione per il biennio 2021/2022, secondo le modalità fissate dal D.M. 11 giugno 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Le società cooperative di nuova costituzione, invece, devono effettuare il versamento del contributo entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Il Decreto Ministeriale non ha apportato modifiche ai criteri di calcolo del contributo che, per le società cooperative, restano collegati al fatturato, al numero dei soci e al capitale sociale rilevati dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 o, comunque, al bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020 (per le società cooperative di nuova costituzione, invece, il contributo è determinato sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese).
I contributi, calcolati sulla base delle tabelle allegate al Decreto, sono aumentati del 50% per:
In aggiunta all’eventuale maggiorazione del 50%, i contributi delle cooperative edilizie, anche se non iscritte all’Albo di cui sopra, sono ulteriormente maggiorati del 10%.
Per le cooperative sociali assoggettate a revisione annuale, l’incremento è solo del 30%.
In caso di scioglimento della società cooperativa deliberato entro il termine di versamento del contributo in esame (ossia, entro il 16 novembre 2021), è richiesto il pagamento del contributo nella misura minima di 280 euro, ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle maggiorazioni di cui sopra.
I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
Invece, le società cooperative che non aderiscono a tali associazioni, devono versare i contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico a mezzo Modello F24, utilizzando il codice tributo “3010” per il contributo biennale e il codice tributo “3011” per il versamento della maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie.
In caso di ritardato pagamento dei contributi, gli importi devono essere maggiorati di interessi (da versare utilizzando lo stesso codice tributo del contributo biennale) e sanzioni (codice tributo “3014”).
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