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Il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, per soggetti ISA, è stato prorogato al 15 settembre dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (articolo 9-ter D.L. 73/2021).
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 53/E/2021, ha illustrato chi sono i beneficiari della proroga e ha chiarito i termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali.
Possono beneficiare della richiamata proroga tutti i contribuenti che, contestualmente:
La proroga al 15 settembre si applica quindi anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
La proroga dei versamenti riguarda tutti i tributi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, compresi i tributi “minori”, ossia:
L’Agenzia delle Entrate, in considerazione della formulazione normativa, ha richiamato i seguenti termini di versamento:
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con l’indicazione degli interessi applicati in caso di pagamento rateizzato.
|
N° RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
|
1 |
15 settembre |
0 |
|
2 |
16 settembre |
0,01 |
|
3 |
18 ottobre |
0,34 |
|
4 |
16 novembre |
0,67 |
|
N° RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
|
1 |
15 settembre |
0 |
|
2 |
30 settembre |
0,17 |
|
3 |
02 novembre |
0,50 |
|
4 |
30 novembre |
0,83 |
Per i soggetti interessati che non provvedono al pagamento delle imposte entro il 15 settembre, trova comunque applicazione l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, comma 1 D.Lgs. 471/1997).
Pertanto, i versamenti effettuati entro i successivi novanta giorni, per i quali la sanzione è ridotta della metà (dal 30% al 15%), possono beneficiare delle ulteriori riduzioni che prevedono:
Nel caso di pagamento oltre il termine di novanta giorni, il ravvedimento operoso, in funzione del periodo in cui saranno regolarizzati i versamenti, si calcola sulla sanzione dell’ordinaria del 30%.