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L’art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto il riconoscimento, tra gli altri, di un contributo a fondo perduto perequativo, a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, titolari di Partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo, in particolare, è destinato agli esercenti attività d’impresa, arte e professione, o ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR, che:
Non possono beneficiare del contributo perequativo i soggetti la cui Partita IVA non risulta attiva alla data del 26 maggio 2021, nonché gli intermediari e le società di partecipazione finanziaria di cui all’art. 162-bis, TUIR. Inoltre, sono esclusi dal contributo i soggetti che presentano un reddito imponibile (al lordo delle perdite) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 superiore o uguale a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, o che presentano una differenza algebrica tra tali due importi inferiore alla somma dei contributi a fondo perduto COVID-19 già percepiti.
Con il Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 da utilizzare per la determinazione dell’ammontare dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo perequativo.
In seguito, con il comunicato stampa n. 172/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’imminente emanazione di un D.P.C.M., di proroga, dal 10 settembre al 30 settembre 2021, del termine di presentazione del Modello Redditi 2021 da parte dei contribuenti che intendono fruire del bonus in esame (per gli altri contribuenti, invece, il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2020 resta fissato al 30 novembre 2021). I soggetti interessati alla fruizione del contributo, infatti, sono tenuti a presentare anticipatamente, ora entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, al fine di verificare la spettanza e l’ammontare del contributo.
Con un successivo decreto, ancora in attesa di emanazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà definire la percentuale minima del peggioramento del risultato d’esercizio per l’accesso al contributo, nonché la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.
L’ammontare del contributo spettante, infatti, deve essere determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i risultati degli esercizi 2019 e 2020 (al netto di tutti i contributi a fondo perduto concessi a seguito dell’emergenza da COVID-19 già percepiti). In ogni caso, il contributo non può essere d’importo superiore a 150.000 euro.
Infine, con un apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate dovrà approvare il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la richiesta del contributo, definendone altresì termini e modalità di presentazione. L’erogazione del contributo è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
I criteri di individuazione dei parametri da impiegare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo, contenuti nel Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, dell’Agenzia delle Entrate, penalizzano le società cooperative che, per effetto delle agevolazioni fiscali loro riconosciute, potrebbero vedersi ridotto o, addirittura, azzerato l’importo del contributo spettante.
In relazione alle società cooperative, l’allegato A, Provvedimento 4 settembre 2021, prevede che ai fini della verifica del peggioramento del risultato economico d’esercizio, occorra aver riguardo ai valori esposti nel rigo F63, colonna 1, del Modello Redditi SC, ossia al campo che identifica il reddito o la perdita conseguita nel periodo d’imposta.
Il riferimento a tale campo della dichiarazione dei redditi pregiudica, tuttavia, l’accesso al contributo da parte delle cooperative sociali che beneficiano dell’esenzione accordata dall’art. 11, D.P.R. n. 601/1973 e, conseguentemente, presentano sistematicamente un reddito pari a zero. Peraltro, le cooperative sociali che nel 2019 hanno beneficiato dell’esenzione accordata dal medesimo art. 11, D.P.R. n. 601/1973, e nel 2020 non raggiungono i requisiti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’art. 11, D.P.R. n. 601/1973, a causa dell’emergenza epidemiologica, potrebbero trovarsi, per effetto delle riprese fiscali, con un reddito 2020 maggiore di quello dell’anno precedente, pur in presenza di una consistente flessione dell’utile di esercizio.
Allo stesso modo, le cooperative che nel 2019 hanno deliberato la ripartizione dei ristorni, deducendo dal reddito il corrispondente importo, potrebbero essere penalizzate sia nell’accesso al contributo sia nell’eventuale determinazione del suo ammontare.
Le stesse problematiche ricorrono peraltro per la generalità delle società cooperative, poiché, a parità di risultato d’esercizio, le stesse determinano un reddito imponibile inferiore per effetto delle agevolazioni fiscali che accordano la non imponibilità delle somme destinate a riserve indivisibili, a contributo ai fondi mutualistici e a rivalutazione gratuita del capitale sociale.
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